Motivazione apparente e divieto di valutazione atomistica degli indizi (Cass. civ. Sez. III n. 26143 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda comprensibile il fondamento della decisione, perché sorretta da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendo l’interprete integrarla con congetture. L’anomalia assume rilievo costituzionale e determina la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost. Ai fini dell’accertamento per presunzioni, il giudice di merito deve dapprima esaminare analiticamente i singoli indizi e poi valutarli complessivamente, verificandone gravità, precisione e concordanza; non è consentito negare efficacia alla prova presuntiva sulla base di un mero vaglio atomistico. La violazione dell’art. 2729 cod. civ. è configurabile quando il giudice, scomposto il materiale indiziario, si arresti alla valutazione separata di ciascun elemento e ometta l’apprezzamento sintetico.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio il controricorrente davanti al Tribunale di Nuoro, chiedendo la restituzione di 270 capi ovini di sua proprietà, asseritamente consegnatigli tra il dicembre 2012 e il gennaio 2013, o in subordine il pagamento del controvalore, oltre al risarcimento dei danni da mancato utilizzo del gregge. Il convenuto ha negato di avere mai ricevuto o detenuto gli animali.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria documentale, l’interrogatorio formale e la prova testimoniale, ha rigettato le domande per mancata prova della consegna. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha respinto l’impugnazione, ritenendo che l’onere di contestazione riguardi i fatti allegati e non il contenuto o la valenza probatoria dei documenti, che le deposizioni fossero contraddittorie e che il decreto penale di condanna fosse stato opposto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi — violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. — sono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e giudicati fondati. La Corte ne riqualifica il contenuto: al di là delle disposizioni formalmente richiamate, le censure denunciano una motivazione meramente apparente, non giunta al minimo livello costituzionalmente richiesto.

Il giudice di appello si è limitato ad affermare l’avvenuta valutazione delle risultanze istruttorie, senza illustrarne il contenuto e senza rendere percepibile il percorso logico seguito per rigettare l’impugnazione. Richiamando il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la Corte ribadisce che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur esistente, non consente di conoscere il ragionamento del giudice, con nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.

Quanto alla prova presuntiva, la Corte osserva che il giudice di merito deve esaminare analiticamente i singoli indizi e poi valutarli nel loro insieme, accertandone la gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 19485 del 2017). La violazione dell’art. 2729 cod. civ. è configurabile quando il giudice si arresti alla valutazione separata di ciascun elemento, omettendo l’apprezzamento sintetico (Cass. n. 6633 del 2023). Nel caso esaminato, la sentenza impugnata ha qualificato come contraddittorie le deposizioni testimoniali senza riportarne, neppure in sintesi, il contenuto, né indicare quali dichiarazioni fossero incompatibili e per quali ragioni il contrasto privasse le deposizioni di efficacia dimostrativa. Analoga carenza investe la documentazione prodotta dall’attrice, non essendo stato esaminato il documento n. 9 né gli elementi oggettivi di identificazione del bestiame indicati nella querela.

La Corte rileva, inoltre, che non risulta valutata la condotta processuale del convenuto, il quale, a fronte della documentazione prodotta, non ne ha contestato specificamente il contenuto, ma ha opposto un’eccezione di tardività. Tale comportamento è suscettibile di apprezzamento ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., insieme alle altre risultanze probatorie. La sentenza impugnata non consente di comprendere se e in quale modo tali elementi siano stati sottoposti alla necessaria valutazione complessiva.

Il vizio non investe la persuasività della valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, ma l’effettività della motivazione, restando le affermazioni generiche e assertive. La Corte accoglie pertanto entrambi i motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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