Equa riparazione: scaglioni tariffari e liquidazione delle spese nelle fasi successive al primo grado (Cass. civ. Sez. II n. 12077 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, allorché la Corte di cassazione accolga il ricorso del richiedente e cassa il provvedimento di liquidazione dell’indennizzo nei limiti della censura accolta, l’importo già riconosciuto nei gradi precedenti diviene intangibile, con la conseguenza che il giudizio di rinvio prosegue solo con riguardo alla parte di pretesa ancora controversa. Ne deriva che, ai fini della liquidazione delle spese processuali per le fasi successive al primo grado, lo scaglione di valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla differenza tra l’importo complessivamente dovuto all’esito del giudizio e quello già definitivamente riconosciuto, e non quello relativo all’intera pretesa indennitaria. La liquidazione delle spese per tutte le fasi processuali, se intervenuta nella vigenza del DM n. 147/2022, deve essere effettuata secondo i valori da quest’ultimo previsti, senza possibilità di discostarsi dai minimi di scaglione come quantificabili all’esito delle riduzioni di cui all’art. 4 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018.
Il Fatto
Un contribuente aveva richiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata di un procedimento amministrativo. Dopo una prima parziale accoglienza, la Corte d’Appello di Perugia era stata investita di un giudizio di rinvio a seguito di cassazione del proprio decreto. La Corte di legittimità aveva individuato il periodo di durata irragionevole, includendo anche l’intervallo successivo, e aveva disposto un secondo rinvio. All’esito di quest’ultimo, la Corte d’Appello di Perugia aveva riconosciuto all’interessato l’importo di € 7.375,00 a titolo di indennizzo, liquidando le spese processuali per tutte le fasi di giudizio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sola pronuncia sulle spese, deducendo la violazione dei minimi tariffari e la mancata applicazione dello scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00 per tutte le fasi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla corretta individuazione dello scaglione di valore ai fini della liquidazione delle spese e sul rispetto dei minimi tariffari. La Corte ha premesso che, essendo stati cassati i primi due decreti nei limiti della censura accolta, l’importo già riconosciuto a titolo di indennizzo era ormai intangibile. Il giudizio di rinvio era quindi proseguito solo relativamente al maggior periodo indennizzabile, non essendo più in discussione la somma già liquidata.
Da tale premessa la Corte ha tratto la conseguenza che lo scaglione di valore non potesse essere il medesimo per tutti i gradi di giudizio. Per la prima fase di merito, dove era sub iudice l’intera pretesa indennitaria, lo scaglione corretto è quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00. Per le fasi successive di legittimità e di merito, invece, lo scaglione da applicare è quello da € 1.101,00 ad € 5.200,00, poiché la somma controversa era limitata alla differenza tra l’importo complessivamente dovuto e quello già definitivamente riconosciuto.
Quanto alla normativa applicabile, la Corte ha precisato che, essendo la liquidazione intervenuta dopo l’entrata in vigore del DM n. 147/2022, è a tale provvedimento che occorre fare riferimento. La Cassazione ha quindi provveduto direttamente alla liquidazione delle spese, ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
La Corte ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese per il primo giudizio di merito e per i giudizi di rinvio nel rispetto dei minimi tariffari, ferme restando le liquidazioni più favorevoli per i giudizi di legittimità. Ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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