Il patrocinio a spese dello Stato non conosce decadenze per il difensore che deposita l’istanza di liquidazione dopo la chiusura del giudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 4227 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al beneficio che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta inerisce, né gli impedisce di ottenere la pronuncia su di essa dopo che il giudice si sia già definitivamente pronunciato sul merito. La norma persegue unicamente una finalità acceleratoria, raccomandando che il decreto di pagamento sia emesso contestualmente al provvedimento conclusivo del giudizio, senza introdurre termini perentori.
Il Fatto
Un’avvocatessa, dopo aver assistito una parte ammessa al beneficio, presentava opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio emesso dal Tribunale. Il giudice dell’opposizione rigettava il reclamo, ritenendo tardiva la domanda di liquidazione avanzata successivamente all’adozione del provvedimento che aveva definito il giudizio di merito.
La decisione si fondava sull’interpretazione dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, secondo cui il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase. Avverso tale sentenza l’avvocatessa proponeva ricorso per cassazione, poi controricorsato dal Ministero della Giustizia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura, ravvisando una violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 208/2015.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la disposizione, nel prevedere l’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia che chiude la fase, non introduce un termine di decadenza a carico del difensore. La norma è stata interpretata nel senso di configurare un mero invito, in ottica acceleratoria, a definire la liquidazione in prossimità della chiusura del giudizio, senza che il suo mancato rispetto possa tradursi in una preclusione all’esame della richiesta.
Il Collegio ha dato continuità al proprio costante orientamento, richiamando i precedenti di Sez. 2, n. 19478 del 15 luglio 2025, Sez. 2, n. 32743 del 24 novembre 2023 e Sez. 2, n. 22448 del 9 settembre 2019. Da tali pronunce discende che il giudice può legittimamente pronunciarsi sull’istanza di liquidazione anche dopo aver deciso definitivamente il merito della controversia.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per l’esame dell’istanza di liquidazione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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