Delega di firma dell’avviso di accertamento valida anche con ordine di servizio (Cass. civ. Sez. V n. 26156 del 03.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni, realizzando un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, con la conseguenza che l’atto firmato dal delegato resta imputabile all’organo delegante. Nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, detta delega può essere attuata anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato, idonea a consentire la verifica ex post della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. Il provvedimento di delega non richiede né la durata né la motivazione, proprio perché si tratta di delega di firma. Una volta che agli atti risulti la delega, l’appartenenza del delegato alla carriera direttiva si presume, non essendo richiesta la qualifica dirigenziale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate rettificava il reddito d’impresa dichiarato da una società per l’anno 2009, contestando l’indebita contabilizzazione di costi. In applicazione del principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r., il maggior reddito accertato in capo alla società veniva imputato, ai fini Irpef, a un socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo personale davanti alla C.t.p. di Agrigento, che rigettava il ricorso. La C.t.r. Sicilia, in accoglimento dell’appello, annullava l’avviso di accertamento rilevando il vizio di sottoscrizione per mancanza di una valida delega, e riteneva assorbiti gli ulteriori motivi. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della validità della sottoscrizione dell’atto impositivo personale. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, è ritenuto fondato, con assorbimento del primo.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la delega a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma, poiché realizza un decentramento burocratico senza rilevanza esterna. L’atto firmato dal delegato resta quindi imputabile all’organo delegante e l’attuazione può avvenire anche tramite ordini di servizio, senza indicazione nominativa, essendo sufficiente la qualifica rivestita dall’impiegato (Cass. n. 6678/2023; Cass. n. 11013/2019; Cass. n. 11778/2023).
Quanto ai requisiti, si chiarisce che la delega di firma non richiede né il nominativo del designato né la durata, potendo essere conferita con atti che individuino l’impiegato tramite la qualifica, idonea a consentire ex post la verifica del potere (Cass. n. 34532/2025, Cass. n. 22255/2025, Cass. n. 20093/2025, Cass. n. 8814/2019). Analogamente non è necessaria la motivazione (Cass. n. 11117/2026, Cass. n. 9113/2026).
Sulla qualifica del firmatario, la Corte ribadisce che gli avvisi devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, ossia di area terza, senza che sia richiesta la qualifica dirigenziale; nessun effetto deriva dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012 (Cass. n. 20328/2025, Cass. n. 5177/2020, Cass. n. 22810/2015). L’appartenenza del delegato alla carriera direttiva si presume, trattandosi di atto organizzativo interno non disconosciuto dall’apparato che lo emana (Cass. n. 22359/2026, Cass. n. 3774/2026, Cass. n. 689/2025).
La C.t.r. non si è attenuta a tali principi, già espressi da questa Corte nel giudizio avverso l’avviso societario (Cass. n. 4558/2020), avendo ritenuto che l’ordine di servizio non contenesse una valida delega e che questa dovesse indicare nominativo, durata e ragioni. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà confrontarsi anche con l’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m) d.lgs. n. 87 del 2024.
Nota della Redazione
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