Aiuti di Stato e calamità naturali vincolano il giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 20711 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le decisioni adottate dalla Commissione europea nell’esercizio delle funzioni conferitele dal Trattato in materia di concorrenza, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell’astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto dell’Unione e vincolano il giudice nazionale, obbligandolo a dare attuazione al diritto europeo, se necessario mediante disapplicazione delle norme interne contrastanti. Esse possono assumere rilievo quale ius superveniens e devono essere rilevate anche d’ufficio dal giudice del merito. Nel settore degli aiuti alle imprese colpite da calamità naturali, accertato che il beneficiario svolge attività d’impresa, il giudice deve verificare in concreto se il vantaggio individuale sia conforme al regolamento de minimis applicabile, richiedendo al contribuente apposita autocertificazione sugli aiuti fruiti nel triennio; in difetto, valuta la compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE.

Il Fatto

Una società in nome collettivo impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catania una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2004. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e la decisione veniva confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania.

La Commissione regionale rilevava che la legge n. 296 del 2006 aveva consentito ai contribuenti colpiti dagli eventi sismici e vulcanici del 2002 nella provincia di Catania di definire la propria posizione entro il 30.06.2007 e che l’Ufficio non aveva contestato la documentazione dei versamenti eseguiti. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata sospensione del giudizio in attesa degli accertamenti della Commissione europea sulle agevolazioni in esame.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina l’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, che consente ai destinatari degli interventi emergenziali per la provincia di Catania di definire la propria posizione entro il 30.06.2007 con una riduzione del 50 per cento del debito, al netto dei versamenti già eseguiti. La norma è qualificata come eccezionale e, secondo un precedente della stessa Corte, non ha escluso il potere dell’Amministrazione finanziaria di disporre accertamenti e avviare la riscossione durante la sospensione dei termini tributari.

Il nodo centrale riguarda la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final, intervenuta nel corso del giudizio di appello. Con tale provvedimento la Commissione ha stabilito che le misure di aiuto consistenti in riduzioni di tributi e contributi a favore di imprese in aree colpite da calamità naturali, attuate in violazione dell’art. 108, par. 3, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, salvo che si tratti di aiuti conformi al regolamento de minimis o a regimi approvati. La decisione ha investito specificamente anche l’agevolazione di cui all’art. 1, comma 1011.

La Corte afferma che le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, pur prive di generalità e astrattezza, sono fonte di diritto dell’Unione e vincolano il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche disapplicando le norme interne in contrasto. Esse costituiscono ius superveniens che la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto rilevare ex officio e che la Corte esamina in sede di legittimità. Nella specie è incontestabile lo svolgimento di attività d’impresa, trattandosi di società.

Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis. A tal fine deve richiedere al contribuente l’autocertificazione di non avere usufruito di altri aiuti nell’anno di riferimento e nei due precedenti, considerare che il superamento della soglia impone il diniego integrale del beneficio e valutare l’ammontare complessivo su un periodo di tre anni. In difetto, dovrà accertare la compatibilità dell’aiuto come misura destinata a compensare i danni da calamità naturale, con nesso diretto tra danno e aiuto e senza sovracompensazione.

La Corte precisa infine che il beneficio non è applicabile in materia di IVA, poiché la riduzione delle somme già corrisposte non soddisfa il principio di neutralità fiscale e si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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