Coefficiente di trasformazione non coperto dall’immodificabilità dei requisiti pensionistici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26226 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di anzianità, di vecchiaia o contributiva, l’immodificabilità dei presupposti di cui all’art. 1, commi 3-5, l. n. 243 del 2004 è riferita ai soli elementi costitutivi del diritto, cioè l’età anagrafica e il requisito contributivo, e non anche al cd. coefficiente di trasformazione. Quest’ultimo, da applicare al montante contributivo ai fini del calcolo del vitalizio, è unico e va individuato in quello vigente ratione temporis al momento della quiescenza, in funzione dell’età anagrafica del pensionato. Il comma 4 della medesima legge, riferendosi ai “periodi di anzianità contributiva”, non estende la garanzia al fattore moltiplicativo, che resta disciplinato dall’art. 1, comma 6, l. n. 335 del 1995. Il principio di affidamento non può essere invocato a sostegno di un’interpretazione erronea del dato normativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia, aveva chiesto il ricalcolo del trattamento applicando alla quota di montante maturata fino al 31.12.2007 il coefficiente di trasformazione vigente a quella data, pari al 5,7910%, anziché quello applicato dall’ente previdenziale, pari al 5,1627%. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Roma, in riforma, l’aveva rigettata.
Il pensionato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 3, 4 e 5, l. n. 243 del 2004. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’ambito della garanzia di immodificabilità introdotta dalla riforma del 2004 a favore di chi, al 31 dicembre 2007, aveva maturato i requisiti di accesso al pensionamento. Secondo il ricorrente, la salvaguardia avrebbe dovuto estendersi anche al coefficiente di trasformazione, perché esso incide sull’ammontare della prestazione.
La Corte muove dal dato letterale. Il comma 3 ancora la guarentigia ai requisiti di età e di anzianità contributiva, ossia agli elementi costitutivi del diritto. Il comma 6 dell’art. 1 della l. n. 243 del 2004 circoscrive i mutamenti in peius introdotti dalla legge proprio all’età anagrafica e al requisito contributivo, in funzione della sostenibilità del sistema.
Il coefficiente di trasformazione svolge una funzione diversa: serve al calcolo del trattamento annuo in ragione dell’età dell’assicurato al momento del pensionamento, allo scopo di proporzionare la provvista contributiva all’aspettativa di vita. Esso è dunque un elemento di calcolo della misura della pensione, individuato a posteriori rispetto alla genesi del diritto, con riferimento alla data del pensionamento e all’età dell’assicurato.
La Corte respinge la lettura del comma 4 proposta dal ricorrente. La norma si riferisce ai “periodi di anzianità contributiva”, da computare secondo i criteri previgenti: oggetto della regola sono i periodi contributivi di qualsiasi natura, obbligatoria, volontaria o figurativa, utili per l’accesso alla pensione salvaguardata. Nessuna modifica regolatoria è apportata al fattore moltiplicativo, che resta disciplinato dall’art. 1, comma 6, l. n. 335 del 1995.
Il carattere eccezionale delle disposizioni non ne consente l’applicazione analogica, preclusa dalla lettera e dalla ratio del corpus normativo. Neppure può invocarsi il principio di affidamento, evocato sulla base di un’erronea interpretazione del comma 4. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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