Opposizione all’estratto di ruolo solo nei casi tassativi ex art. 12 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24411 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione avverso l’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse quando non sia allegata alcuna delle ipotesi di impugnazione diretta tassativamente previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. La norma, che si applica anche ai debiti previdenziali e ai procedimenti in corso, consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento (o avviso di addebito) che si assumono invalidamente notificati solo nei casi di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La verifica della sussistenza dell’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, va compiuta al tempo della sentenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12.12.2022, accoglieva parzialmente il gravame proposto dal contribuente avverso la decisione del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’estratto di ruolo, in presenza di atti impositivi validamente notificati. Il giudice di secondo grado riteneva fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale fatta valere dall’appellante anche successivamente alla notifica degli atti sottesi all’estratto, reputando non rilevante il profilo della carenza di interesse ad agire.
Avverso tale sentenza, l’I.N.P.S. ricorre in cassazione deducendo la violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, poiché la Corte del merito aveva deciso nel merito nonostante l’azione proposta fosse da qualificare come opposizione ad estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione preliminarmente inquadra la questione: la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, di impugnarli immediatamente, anche insieme al ruolo, è oggi disciplinata dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, aggiungendovi il comma 4-bis. Tale disposizione, prima dell’abrogazione decorrente dal gennaio 2026, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile, con l’eccezione della diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Il Collegio dà continuità ai principi espressi da Cass. n. 3511/2024 e, soprattutto, da Cass., S.U., n. 26283/2022, secondo cui la norma si applica anche ai debiti previdenziali, al di fuori delle tre ipotesi menzionate l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse e la verifica della sussistenza dell’interesse, quale condizione dell’azione, va compiuta al tempo della sentenza. La Corte costituzionale n. 190/2023 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, pur auspicando un intervento legislativo per rimediare alla grave vulnerabilità del sistema della riscossione.
Applicando tali principi al caso di specie, la Cassazione rileva che non è stata allegata alcuna delle ipotesi di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo previste dalla legge. Ne consegue che è mancato ab origine l’interesse a un’opposizione che, in assenza di successivi atti esecutivi posti in essere dall’ente creditore, era volta unicamente e direttamente contro detto estratto.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originaria domanda per difetto di interesse ad agire, con compensazione delle spese dell’intero processo in ragione della sopravvenienza normativa e giurisprudenziale rispetto all’introduzione della vertenza.
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Nota della Redazione
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