Disdetta anticipata del contratto collettivo: comportamento antisindacale (Cass. civ. Sez. Lav. n. 29737/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivo applicato prima della sua scadenza, né può sostituirlo con un nuovo contratto collettivo, anche se sottoscritto da altre sigle sindacali, in assenza del consenso delle parti collettive che originariamente lo hanno stipulato. Tale condotta integra comportamento antisindacale ex art. 28 St. lav., in quanto lede le prerogative del sindacato e la sua efficacia nella tutela dei lavoratori. La sottoscrizione da parte dei singoli lavoratori di una comunicazione aziendale recante la dicitura “per ricevuta e accettazione” non equivale a consenso all’applicazione del nuovo contratto, trattandosi di formula generica.
Il Fatto
Una società applicava a una parte dei propri dipendenti un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), in sostituzione di quello precedentemente applicato, anticipatamente rispetto alla sua scadenza, attraverso un “accordo di armonizzazione” sottoscritto con altre sigle sindacali, ma non con il sindacato che rappresentava i lavoratori interessati. Il sindacato non firmatario promuoveva procedimento ex art. 28 St. lav., denunciando il comportamento antisindacale della società. Il Tribunale, con decreto, accoglieva la domanda, dichiarando antisindacale la condotta. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 762/2020, respingeva l’appello della società, confermando la decisione. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte richiama il consolidato principio di legittimità (Cass. n. 21537/2019; Cass. n. 26666/2024) secondo cui la possibilità di disdetta di un contratto collettivo spetta unicamente alle parti stipulanti (associazioni sindacali e datoriali). Al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo prima della sua scadenza, anche se la sostituzione avviene mediante un altro contratto collettivo, sottoscritto da altre sigle sindacali. La disdetta unilaterale è illegittima, a meno che non vi sia il consenso delle parti collettive che originariamente lo hanno stipulato. La Corte d’appello ha correttamente interpretato la condotta della società come una disdetta unilaterale non consentita.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo rigetta, ritenendolo infondato per l’infondatezza del primo motivo. La valutazione della condotta come idonea a ledere le prerogative del sindacato è stata correttamente operata dal giudice di merito, che ha riscontrato una lesione delle prerogative sindacali e uno sminuimento del ruolo del sindacato nelle comunicazioni ai lavoratori.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. La Corte ricorda che l’interpretazione della volontà negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o di motivazione logica e coerente. La società si limita a contrapporre una diversa interpretazione (la sottoscrizione “per ricevuta e accettazione” come consenso), senza dimostrare che l’interpretazione della Corte d’appello sia illogica o contraria ai canoni legali. La Corte d’appello ha ritenuto la dicitura generica e non idonea a esprimere un consenso all’applicazione del nuovo contratto.
Quanto al quarto motivo, la Corte lo rigetta. La sentenza impugnata non ha negato che un accordo concluso secondo le regole dell’accordo interconfederale del 2014 possa avere efficacia generale. Ha solo accertato che, nel caso concreto, gli effetti di quella stipulazione si sono tradotti in una disdetta unilaterale della società, non consentita e violativa delle prerogative del sindacato, a prescindere dalla disciplina applicabile ai singoli rapporti di lavoro.
Implicazioni Pratiche
- Divieto di disdetta unilaterale del contratto collettivo: l’avvocato del datore di lavoro non può sostenere la legittimità della sostituzione anticipata del CCNL applicato, neppure se attuata tramite un accordo con altre sigle sindacali. La disdetta anticipata è ammissibile solo con il consenso delle parti stipulanti originarie. In caso di violazione, il comportamento è antisindacale.
- Prova del consenso dei lavoratori: l’avvocato del datore di lavoro, per sostenere che i lavoratori hanno accettato il nuovo contratto, deve provare un consenso espresso e inequivoco, e non limitarsi a una generica sottoscrizione “per ricevuta e accettazione” di una comunicazione aziendale. La mera presa d’atto non equivale a consenso.
- Legittimazione del sindacato non firmatario: l’avvocato del sindacato non firmatario dell’accordo di armonizzazione può agire ex art. 28 St. lav., poiché la condotta del datore di lavoro, che sostituisce unilateralmente il contratto collettivo e sminuisce il ruolo del sindacato, lede le prerogative sindacali e l’efficacia della sua azione a tutela dei lavoratori, anche se il nuovo accordo è sottoscritto da altre sigle.
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Nota della Redazione
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