Ricongiunzione Fondo Volo: contributi statali non rivalutati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11207 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente civile o militare dello Stato, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e successivamente transitato in un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione versata mediante la costituzione di posizione assicurativa presso il fondo dei lavoratori subordinati, con trasferimento dei contributi senza applicazione degli interessi. La disciplina speciale degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092 del 1973 prevale, per specialità, su quella generale dell’art. 5 della legge n. 29 del 1979, con la conseguenza che la contribuzione accreditata nel rapporto di impiego statale resta improduttiva di interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa. Non integra l’ipotesi ostativa dell’art. 126, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 1092 del 1973 l’assunzione alle dipendenze di un soggetto privato.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente del Ministero della Difesa e iscritto a un fondo previdenziale pubblico, era transitato alle dipendenze di una compagnia di trasporto aereo privato, con iscrizione al Fondo Volo dell’INPS. Al momento della domanda di ricongiunzione aveva già cessato il servizio pubblico senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza.
Il Tribunale e, in sede di appello, la Corte territoriale avevano rideterminato gli oneri di ricongiunzione, maggiorando i contributi da trasferire dell’interesse composto annuo e calcolando l’onere come metà della differenza tra riserva matematica e contributi rivalutati. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione della disciplina di settore.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e individua il fulcro della questione nella distinzione tra ricongiunzione e costituzione di posizione assicurativa. Mentre la prima presuppone il trasferimento di contribuzione rivalutata da una gestione all’altra secondo la legge n. 29 del 1979, la seconda opera ope legis per il dipendente che, cessato dal servizio senza diritto a pensione, non perda la contribuzione versata.
Richiamando un orientamento consolidato, il Collegio ribadisce che il dipendente statale può valorizzare la contribuzione già versata mediante la costituzione di posizione assicurativa, con passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi. Le censure dell’Istituto colgono nel segno nel sottolineare la natura speciale di tale istituto rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione.
È decisiva la disciplina degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092 del 1973, prevalente per specialità sull’art. 5 della legge n. 29 del 1979. Ogni porzione di contribuzione resta soggetta alla disciplina speciale sua propria: quella maturata nel rapporto di impiego statale rimane improduttiva di interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa.
La Corte esclude altresì l’operatività dell’art. 126, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 1092 del 1973. Il termine “servizio” evoca l’assunzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego e non ricomprende l’instaurazione di un rapporto privatistico, conseguenza della libera scelta del lavoratore.
Il tempo trascorso tra domanda e riscontro dell’INPS resta neutro ai fini dell’applicazione della legge n. 29 del 1979, potendo semmai fondare altre forme di tutela. La causa è decisa nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti, con rigetto della domanda originaria. Le spese dell’intero processo sono compensate per la peculiarità delle questioni, approdate a stabile approdo ermeneutico solo in epoca successiva.
Nota della Redazione
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