Decorrenza del termine lungo dalla pubblicazione telematica attestata dal cancelliere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26228 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza redatta in formato elettronico, la data di pubblicazione rilevante ai fini del decorso del termine c.d. “lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. coincide con quella dell’attestazione del cancelliere che, tramite il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data, e non con quella della trasmissione telematica ad opera del giudice né con quella della successiva comunicazione alle parti. È da tale attestazione, che costituisce atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso, che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati, immodificabile e suscettibile di estrazione di copia. L’attività di comunicazione espletata successivamente dalla cancelleria è estranea al computo e non può fungere da dies a quo del termine.

Il Fatto

La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto dal ricorrente nei confronti dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda di riconoscimento dell’assegno sociale, negato in sede amministrativa per difetto del requisito del soggiorno continuativo ultradecennale in Italia.

Il giudice di secondo grado aveva rilevato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 13 aprile 2022 e che l’appello era stato depositato il 20 ottobre 2022, oltre il termine semestrale c.d. “lungo”. Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con due motivi, sostenendo che il termine dovesse decorrere dal 21 aprile 2022, giorno della comunicazione telematica alle parti ad opera della cancelleria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 15, comma 1, del d.m. n. 44 del 2011, in relazione agli artt. 33, 430 e 327 c.p.c., per avere la Corte territoriale ancorato la decorrenza del termine alla pubblicazione indicata in sentenza anziché alla data di effettiva conoscibilità della pronuncia da parte dei difensori.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Nel processo civile telematico la sentenza redatta in formato elettronico è pubblicata, ai fini del termine lungo, nel momento in cui il sistema informatico provvede, tramite il cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data: è da quel momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati.

Il Collegio ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 12782 del 2023, confermato da Cass. n. 24561 del 2025 e Cass. n. 26462 del 2024, secondo cui la data di pubblicazione coincide con l’attestazione del cancelliere e non con la trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, richiamando altresì Cass. n. 24891 del 2018, Cass. n. 22871 del 2015, Cass. n. 31214 del 2019 e Cass. n. 2829 del 2023. L’attestazione è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso.

La Corte ha escluso la pertinenza dei precedenti invocati dal ricorrente: Cass. n. 17278 del 2016 riguardava una vicenda di doppia trasmissione, le Sezioni Unite n. 13794 del 2012 una sentenza cartacea, Cass. n. 9546 del 2020 una sentenza in formato analogico. Ha inoltre chiarito che non si applica ratione temporis l’art. 133 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 164 del 2024, non trattandosi di procedimento introdotto dopo il 28 febbraio 2023.

Il secondo motivo, che lamentava la violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. per la mancata esenzione dalla condanna alle spese, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la parte avrebbe dovuto indicare l’atto processuale su cui la doglianza si fonda, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. Il ricorso è stato rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili nei confronti del ricorrente, stante la rituale dichiarazione per l’esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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