Continuità del rapporto di lavoro e indebito sulla pensione di anzianità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26230 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di anzianità, la sussistenza dello stato di inoccupazione richiesto per la fruizione del beneficio va accertata con riferimento non solo alla data di decorrenza della prestazione, ma anche a quella di presentazione della domanda, incombendo sul pensionato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare e dimostrare tutti i presupposti costitutivi del diritto. La continuità del rapporto di lavoro può essere desunta in via presuntiva dalla brevità dell’interruzione temporale e dalla identità della parte datoriale. La valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dal ricorso originario del pensionato, volto all’accertamento del diritto a trattenere le somme richiestegli dall’INPS con comunicazione di indebito. L’Ente previdenziale aveva intimato la restituzione di quanto percepito a titolo di pensione di anzianità dal 1°.4.2009 al 31.12.2010, periodo nel quale il lavoratore aveva continuato a prestare attività con contratti a termine alle dipendenze della medesima azienda già sua datrice.
La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dall’INPS, aveva rigettato la domanda del pensionato, escludendo lo stato di inoccupazione al momento della presentazione dell’istanza per il beneficio. Le eredi del lavoratore, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del gravame di appello, sollevata in relazione all’art. 342 c.p.c. La Corte ribadisce che l’atto di appello civile è strumento a critica libera, non richiedendo formule sacramentali né la proposta di un provvedimento alternativo, ma solo la specifica confutazione degli argomenti del giudice di prime cure. Il motivo è pertanto rigettato.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia deciso oltre il devoluto, rilevando che l’oggetto del giudizio di appello concerneva l’interpretazione dell’art. 22 della legge n. 153 del 1969. La censura è dichiarata in parte inammissibile, per il mancato confronto con il decisum, e in parte infondata.
Il nucleo della decisione riguarda il terzo e quarto motivo, relativi alla ritenuta continuità del rapporto di lavoro. La sentenza di appello aveva affermato che, cessato il rapporto formale, il lavoratore era stato riassunto dal medesimo datore con contratto a termine dopo poco più di quindici giorni. La Corte di legittimità ribadisce che la presunzione di continuità non si fonda su un solo elemento temporale, ma anche sulla medesimezza della parte datoriale, con richiamo al precedente Cass. n. 14417/2019.
In tema di prova per presunzioni, il Collegio afferma, richiamando Cass. n. 27266/2023, che la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza ex art. 2729 c.c. e l’idoneità degli indizi a dimostrare i fatti ignoti secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit costituiscono attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione.
Il quinto motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato inammissibile, non confrontandosi con il decisum e pretendendo una rivalutazione degli esiti probatori già compiuti dalla Corte territoriale. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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