Servizio mensa nel comparto sanità: diritto dei turnisti e atto interruttivo della prescrizione (Cass. civ. Sez. L n. 24180 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel comparto sanità, il diritto alla fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive previste dalla contrattazione collettiva spetta a tutti i lavoratori che prestino attività lavorativa per almeno sei ore continuative, a prescindere dalla circostanza che l’orario sia articolato in turni, anche notturni. La pausa per la consumazione del pasto è un diritto che matura in funzione della durata dell’orario di lavoro, non della sua collocazione temporale. L’atto interruttivo della prescrizione non deve contenere la quantificazione del credito, essendo sufficiente che manifesti l’inequivocabile volontà di far valere il diritto. Non è configurabile alcuna compensazione tra l’indennità sostitutiva del servizio mensa e la retribuzione corrisposta per le pause brevi previste per i turnisti, avendo le due voci natura e funzione diverse.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di un’azienda ospedaliera con mansioni di collaboratore professionale sanitario, ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive per il periodo maggio 2014 – dicembre 2022. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda, condannando l’azienda al pagamento di una somma determinata. La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello dell’azienda, confermando la decisione di primo grado. L’azienda ricorre per cassazione, deducendo quattro motivi: la prescrizione del credito, l’errata interpretazione della contrattazione collettiva in relazione ai turnisti e ai notturni, e la mancata compensazione con le pause retribuite.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla prescrizione, la Corte richiama il principio per cui l’atto interruttivo della prescrizione deve manifestare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto, ma non deve contenere una quantificazione analitica della somma richiesta, soprattutto quando il calcolo sia nella disponibilità del debitore (Cass. n. 18546/2020, n. 15714/2018, n. 17123/2015).

Il secondo e il terzo motivo, concernenti l’interpretazione dell’art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018 e dell’art. 43, comma 4, del CCNL 2019-2021, sono infondati. La Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 5547/2021, n. 32113/2022, n. 9206/2023, n. 22478/2024), secondo cui il diritto al buono pasto spetta a tutti i lavoratori con orario di almeno sei ore continuative, indipendentemente dall’articolazione in turni. La riduzione della pausa per i turnisti a dieci minuti non esclude il diritto al servizio mensa, che può essere fruito anche prima o dopo il turno. Tale principio si estende ai turnisti notturni, non potendosi riconoscere all’indennità per il turno notturno una funzione compensativa della mancata fruizione del servizio mensa, in difetto di specifica previsione contrattuale.

Il quarto motivo, sulla compensazione tra indennità sostitutiva e retribuzione per le pause brevi, è infondato. La Corte chiarisce che le due voci hanno natura e funzione diverse: l’indennità sostitutiva è diretta a garantire il pasto, mentre la retribuzione delle pause brevi retribuisce il recupero delle energie nel lavoro turnistico. Non è pertanto ipotizzabile alcuna elisione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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