Valutazione delle intercettazioni è questione di fatto, sindacabile solo per manifesta illogicità (Cass. pen. Sez. III n. 30422 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito. Il relativo apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui le conversazioni sono recepite. Il ricorrente che deduca il vizio di motivazione ha l’onere di allegare elementi decisivi idonei a disarticolare la lettura delle captazioni operata dal giudice della cautela. In difetto, il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Con ordinanza del 24 ottobre 2024 il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di due indagati, marito e moglie, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 15). Il Tribunale ha invece annullato l’ordinanza nei confronti della donna per il reato di cui al capo 22).

Avverso tale decisione gli indagati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativi al capo 15). Uno dei ricorrenti ha rinunciato al motivo concernente il capo 20), per difetto di interesse, essendo stata revocata la misura. La difesa ha contestato la lettura delle intercettazioni a proprio carico.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità, ribadendo che il contenuto delle intercettazioni integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il controllo in cassazione resta circoscritto alla verifica della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione, non potendosi sostituire una diversa lettura delle conversazioni a quella operata dai giudici della cautela.

Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha valorizzato un cospicuo compendio captativo, dal quale emerge l’intensa attività di gestione di una piazza di spaccio da parte di un familiare degli indagati. Quanto al ricorrente, i giudici hanno richiamato specifiche conversazioni dalle quali risultava la sua costante disponibilità verso il congiunto, con riferimento a cessioni di stupefacenti. Analogo percorso argomentativo è stato svolto per la posizione della donna, con richiamo a conversazioni significative di un supporto stabile alle attività illecite del sodalizio.

La Corte osserva che i ricorrenti non hanno allegato elementi decisivi per disarticolare tale ricostruzione. In particolare, la deduzione relativa all’esistenza di altri familiari è stata logicamente disattesa, avendo i giudici rilevato che nelle conversazioni si faceva riferimento esclusivo alla ricorrente e che non erano mai stati menzionati i nomi degli altri.

Il Collegio richiama il principio affermato da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, secondo cui la valutazione delle captazioni è sindacabile solo nei ristretti limiti dell’illogicità manifesta. Alla luce di tali considerazioni i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e dell’assenza di ragioni idonee a escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, la Corte dispone il versamento, in via equitativa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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