Trattamenti inumani in carcere, indennizzo solo oltre la soglia di gravità (Cass. pen. Sez. I n. 29499 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 35-ter Ord. pen. presuppone il superamento della soglia minima di gravità richiesta dall’art. 3 CEDU, non essendo sufficiente qualsiasi lesione astrattamente tutelabile con l’azione inibitoria di cui all’art. 35-bis Ord. pen. Le condizioni di detenzione vanno valutate in modo unitario e concreto, considerando lo spazio individuale disponibile, i fattori compensativi e gli elementi negativi complessivi. Quando il detenuto abbia fruito di uno spazio superiore a tre metri quadrati, con condizioni strutturali dignitose e adeguate attività trattamentali, l’apprezzamento di merito del tribunale di sorveglianza, se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, aveva chiesto al magistrato di sorveglianza di Roma l’indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. per la detenzione sofferta in tre istituti penitenziari. Il magistrato aveva rigettato la richiesta e il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza impugnata, aveva respinto il reclamo. Il Tribunale, dopo integrazione istruttoria e acquisizione della circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, aveva ritenuto che la carcerazione non fosse stata inumana né degradante.
Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 35-ter Ord. pen., 3 CEDU e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse omesso di esaminare le doglianze difensive e applicato in modo errato i parametri europei, in particolare quello relativo alla riduzione dello spazio personale rispetto al minimo di tre metri quadrati. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di trattamenti inumani e degradanti recepita dall’art. 3 CEDU, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Rilevano solo le condizioni detentive caratterizzate da un livello di gravità tale da generare uno stato di afflittività non giustificato e non tollerabile nel comune sentire, sì da rendere non “civile” la vita del detenuto. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 6551 del 2020 e le Sez. I n. 20985 del 2020 e n. 14258 del 2020.
Da tale premessa discende che non ogni lesione astrattamente tutelabile con l’azione inibitoria di cui all’art. 35-bis Ord. pen. può fondare il rimedio compensativo dell’art. 35-ter Ord. pen. Occorre che le modalità esecutive della restrizione provochino nel condannato uno sconforto e un’afflizione di intensità tale da eccedere l’inevitabile sofferenza legata alla detenzione, superando la soglia minima di gravità costantemente valorizzata dalla Corte EDU per selezionare le condotte vietate dall’art. 3 CEDU. Il fine è limitare le violazioni rilevanti alle forme più gravi di maltrattamento, evitando una loro banalizzazione.
La valutazione della soglia minima è per sua natura relativa, perché dipende dall’insieme delle circostanze della fattispecie. Ne segue che l’apprezzamento di un determinato comportamento e della sua portata lesiva può compiersi soltanto attraverso una valutazione concreta della complessiva condizione detentiva.
La Corte richiama poi il criterio delle Sezioni Unite n. 6551 del 2020 in tema di fattori compensativi. La breve durata della detenzione, le condizioni carcerarie dignitose e la sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella, se congiuntamente ricorrenti, possono superare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità di uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati. Nel caso di spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadrati, tali fattori concorrono, insieme ad altri negativi, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive.
Applicando tali principi, il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza ha escluso, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, il superamento della soglia minima. Il ricorrente ha sempre fruito di uno spazio superiore a tre metri quadrati, salvo un breve periodo per il quale la richiesta era stata accolta. Le stanze erano dotate di finestre idonee al passaggio di aria e luce, l’illuminazione artificiale era presente anche nel bagno, il riscaldamento adeguato, l’acqua corrente fornita e il locale bagno separato dalla camera. Sono state valutate anche le attività ricreative e trattamentali e la possibilità di accedere ai passeggi. Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente e coerentemente motivate, non possono essere riviste in legittimità, tenuto conto che in materia il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Alla inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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