Patrocinio a spese dello Stato: soglia reddituale non cresce con i procedimenti (Cass. pen. Sez. IV n. 30574 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La soglia reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è parametrata alle condizioni del nucleo familiare del richiedente e opera per ciascun procedimento in cui il beneficio è domandato; essa non si eleva in ragione della pluralità dei procedimenti penali pendenti a carico dell’istante. La mancata equiparazione tra numero dei procedimenti e numero dei familiari a carico non integra profili di irragionevolezza rispetto agli artt. 3 e 24 Cost., trattandosi di evenienze non omogenee. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale che prospetti l’innalzamento del limite reddituale per ogni ulteriore procedimento, ove difetti la dimostrazione della pluralità dei procedimenti e della loro riferibilità al medesimo anno di imposta.

Il Fatto

Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Vercelli ha respinto l’opposizione proposta dal difensore avverso il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dagli accertamenti delegati era emerso che, per l’anno di imposta di riferimento, la ricorrente aveva intrapreso un rapporto di convivenza con persona titolare di un reddito superiore al limite previsto dalla disciplina del beneficio.

Il giudice dell’opposizione ha ritenuto irrilevante la questione pregiudiziale e quella di costituzionalità, osservando che il reddito familiare poteva variare nel tempo e che una nuova istanza era sempre proponibile. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e l’esiguità delle soglie reddituali in presenza di più procedimenti pendenti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il motivo con cui si invoca una interpretazione analogica in bonam partem dell’art. 92 d.P.R. n. 115/2002, per riconoscere l’elevazione della soglia di reddito per ogni ulteriore procedimento penale pendente, in misura pari a quella prevista per ogni componente del nucleo familiare. Il motivo è giudicato manifestamente infondato.

Le due evenienze non sono omogenee. L’aumento della soglia opera in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare (cfr. art. 76 d.P.R. n. 115/2002), criterio che valorizza le componenti reddituali positive dell’istante, defalcate dai costi deducibili. La pluralità dei procedimenti non incide su questo parametro e la mancata equiparazione non determina profili di irragionevolezza rispetto ai principi di uguaglianza e di effettività della tutela giurisdizionale.

La disciplina ammette l’accesso al beneficio in relazione a ogni procedimento iscritto a carico dell’interessato, purché sia riconosciuto lo stato di non abbienza. Il limite reddituale vale per ciascun procedimento in cui è introdotta la richiesta e prescinde dalla variabile del numero dei procedimenti pendenti. La Corte richiama Sez. IV n. 28810 del 10.05.2023, secondo cui rileva qualsiasi introito percepito con caratteri di non occasionalità, al netto dei costi deducibili.

La questione di legittimità costituzionale, volta a imporre la considerazione dell’incidenza della pluralità dei procedimenti sull’innalzamento del limite, è priva del requisito della rilevanza: la ricorrente non ha fornito evidenza della pluralità dei procedimenti pendenti e della loro riferibilità al medesimo anno di imposta, né ha documentato i costi sostenuti per l’annualità di interesse.

Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, il rinvio non è ammesso ove la parte si limiti a censurare l’incompatibilità con il diritto euro-unitario delle conseguenze di fatto derivanti dall’interpretazione del diritto interno, senza sollecitare un’esegesi generale e astratta della normativa nazionale (richiamate Sez. VI n. 44436 del 04.10.2022 e Sez. F. n. 33478 del 01.08.2024). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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