Colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 30573 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, anche dopo la modifica dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio di garanzia, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce condotta volontaria equivoca valutabile ai fini del riconoscimento del dolo o della colpa grave ostativi all’indennizzo. La falsa prospettazione di fatti non è assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva di cui all’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. La colpa extraprocessuale, invece, non può essere fondata su un generico rimprovero di omessa custodia di un locale: essa deve concretarsi nella violazione di una regola cautelare, generica o specifica, preesistente alla condotta tenuta, di cui il giudice della riparazione deve descrivere i presupposti di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione patita in relazione ai reati di detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento. Era stato tratto in arresto perché, insieme al fratello, gestiva un’officina meccanica attigua a un locale-box nella loro immediata disponibilità, ove erano state rinvenute due armi clandestine con munizionamento; proiettili compatibili erano stati trovati anche in un armadio a lui in uso nell’abitazione dei genitori.

All’esito del giudizio ordinario il Tribunale lo aveva assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta irrevocabile, sul rilievo della disponibilità non esclusiva del locale in cui erano custodite le armi. La Corte di appello, in sede di riparazione, aveva però rigettato la domanda ravvisando sia una condotta processuale dolosa, per avere mentito in interrogatorio, sia una condotta extraprocessuale gravemente colposa, per non avere apprestato cautele a protezione del locale. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due profili. Quanto al mendacio, il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni riportate nel verbale di arresto, non sottoscritto, non fossero spontanee e dunque inutilizzabili in violazione dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. La Suprema Corte supera il tema come irrilevante, perché la disponibilità del locale in capo a entrambi i fratelli risulta accertata dalle dichiarazioni dibattimentali, in particolare dalla testimonianza richiamata nell’ordinanza impugnata, e non è smentita dal giudicato assolutorio.

La Corte territoriale ha quindi fatto corretta applicazione dell’insegnamento di legittimità, richiamato in Sez. IV n. 24608 del 21.05.2024 e Sez. IV n. 3755 del 20.01.2022: il mendacio dell’indagato, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, integra condotta volontaria equivoca ostativa alla riparazione. Nel caso concreto, il falso disconoscimento di lavorare con il fratello nell’officina aveva rafforzato nel giudice della cautela il convincimento sulla sussistenza dei gravi indizi.

Di diverso esito è il profilo della colpa extraprocessuale. Il Collegio rileva l’infondatezza della tesi del ricorrente, secondo cui la mancanza di titolarità del locale in capo ai fratelli escluderebbe ogni loro obbligo di custodia, poiché essi lo utilizzavano quotidianamente. Nondimeno, il vizio di motivazione sussiste: la Corte territoriale non ha indicato quale regola prudenziale sarebbe stata violata, né ha descritto i presupposti di fatto da cui sarebbe derivata la necessità di adottare cautele perché il locale non fosse utilizzato da terzi per scopi illeciti.

Il generico rimprovero di non avere vietato ad altri l’accesso al locale non può, in sé, integrare un profilo di colpa ostativo, perché la colpa deve concretarsi nella violazione di una regola cautelare, generica o specifica, preesistente al momento della condotta. L’ordinanza viene pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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