Inammissibile il ricorso che ripropone censure generiche sulla qualificazione dello stupefacente (Cass. pen. Sez. VII n. 30702 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, dolendosi della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73 TU Stup., prospetti deduzioni generiche e prive di ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riproducendo profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito. La mancanza di specificità del motivo si apprezza non solo come indeterminatezza, ma anche come difetto di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità. Quanto alla dedotta mancata valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., una volta superata la fase predibattimentale, in assenza di cause evidenti di non punibilità il parametro è quello del giudizio di merito, governato dal principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Brescia, per il reato di cui all’art. 73 TU Stup. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e lamentando la mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte, investita del sindacato di legittimità sulla sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha ritenuto inammissibile il ricorso, rilevando che le censure difensive si risolvono in prospettazioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste. Il ricorrente, in sostanza, ripropone profili già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, senza individuare specifiche criticità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
La Corte osserva che la doglianza, così costruita, prefigura una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e non accompagnata dall’individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. Il vizio di contraddittorietà motivazionale denunciato non emerge, del resto, dal provvedimento impugnato, le cui argomentazioni risultano immuni dai vizi prospettati.
Sul piano dell’aspecificità del motivo, la Corte richiama il principio per cui la mancanza di specificità va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di aspecificità che conduce all’inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come affermato nella giurisprudenza richiamata (Sez. IV n. 5191 del 29.03.2000).
Quanto alla dedotta mancata valutazione delle cause di non punibilità, la Corte osserva che l’art. 469 cod. proc. pen. consente nella fase predibattimentale unicamente la declaratoria di improcedibilità, e non anche una pronuncia di merito, possibile, una volta pervenuto il processo alla fase del giudizio, solo in sede dibattimentale. Una volta superata la fase predibattimentale, in assenza di cause evidenti di non punibilità, il parametro giudiziale è quello proprio del giudizio di merito, governato dal principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen., che non introduce un criterio più restrittivo di valutazione della prova ma codifica il principio secondo cui la condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità (Sez. II n. 16357 del 02.04.2008).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
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