La responsabilità del prestanome richiede la prova della consapevolezza del dolo specifico (Cass. pen. Sez. 5 n. 262 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’assunzione solo formale della carica di amministratore non determina un’automatica esenzione da responsabilità, ma nemmeno consente di affermare automaticamente la responsabilità dolosa del prestanome sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato. È necessario che l’amministratore formale, nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato, sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e, ciononostante, decida di non esercitare i propri poteri-doveri di vigilanza e controllo. Tale consapevolezza deve essere dimostrata in modo effettivo e concreto, senza ricorrere a rigidi automatismi probatori, e la prova può essere desunta dalle circostanze concrete del fatto, in cui l’assunzione formale della carica costituisce un importante indizio. (Cass. pen., Sez. V, n. 262 del 05.01.2026)
Il Fatto
L’imputato, ricorrendo in Cassazione, era stato condannato in secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella sua qualità di amministratore unico di una società dichiarata fallita. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna per la sottrazione delle scritture contabili, assolvendo l’imputato da altra imputazione, e aveva rideterminato la pena.
L’imputato, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, incentrati, tra l’altro, sulla contestazione della sussistenza del dolo specifico e sul ruolo di mero prestanome assunto nella gestione societaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo il primo motivo di impugnazione. I giudici di legittimità hanno preliminarmente evidenziato come le sentenze di merito fossero carenti sia nell’indicare la specifica condotta materiale addebitabile all’imputato sia nel fornire adeguate ragioni a sostegno della sussistenza del dolo specifico, incorrendo talora in confusioni tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica e generica.
La Corte ha ricostruito l’orientamento consolidato in materia di responsabilità dell’amministratore formale qualificato come prestanome, ripercorrendo la sentenza Sez. V, n. 44666 del 2021. È stato chiarito che l’assunzione formale della carica non esonera l’amministratore dagli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili, in quanto egli ne è il diretto destinatario ai sensi dell’art. 2392 cod. civ., né lo esonera dal dovere di vigilanza, con eventuale responsabilità a titolo di concorso omissivo ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen..
Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che non può essere affermata in via automatica la responsabilità dolosa del prestanome. Per le ipotesi di reato a dolo specifico, è richiesta la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza, da parte dell’amministratore formale, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Non è necessario che egli abbia condiviso le finalità dell’amministratore di fatto in un’unità di intenti, ma è indispensabile che, nell’abdicare ai propri obblighi, sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e decida comunque di non esercitare i poteri-doveri di vigilanza e controllo.
Con specifico riferimento alla prova, la Corte ha affermato che l’assunzione formale della carica costituisce un importante indizio, che può trasformarsi in prova diretta, ma solo l’analisi delle circostanze concrete del fatto può restituire la prova della componente rappresentativa del dolo, dovendo il giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva radicato la responsabilità sul mero ruolo formale, senza affrontare la questione della consapevolezza delle finalità perseguite dall’amministratore di fatto, motivando con mere petizioni di principio. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti e la sentenza è stata annullata con rinvio.
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Nota della Redazione
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