Annullato il diniego dell’affidamento in prova per motivazione solo apparente (Cass. pen. Sez. I n. 30887 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento che nega l’affidamento in prova al servizio sociale e concede soltanto la detenzione domiciliare è affetto da motivazione solo apparente quando fonda la residua pericolosità sociale su un unico dato, l’uso di stupefacenti, trascurando che gli altri elementi considerati, quali l’età e i precedenti penali, sono stati già ritenuti compatibili con la concessione della misura. Il giudice di legittimità non compie una nuova valutazione nel merito, ma verifica la coerenza logica tra premesse e conclusione. L’annullamento con rinvio è disposto perché il giudice del rinvio, libero nell’esito, integri la motivazione nel senso indicato.
Il Fatto
La difesa del condannato impugna per cassazione l’ordinanza del 26 febbraio 2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva negato l’affidamento in prova al servizio sociale concedendo soltanto la detenzione domiciliare. Il ricorso censura l’illogicità manifesta del provvedimento: il giudice di sorveglianza riconosce l’esistenza di fattori oggettivi e soggettivi di tipo positivo, eppure accorda la misura alternativa più rigorosa.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto. La difesa aveva depositato istanza di trattazione orale, respinta dal Presidente di sezione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo processuale. La richiesta di trattazione orale non è accolta perché si tratta di procedimento per il quale non è prevista la trattazione ex art. 127 cod. proc. pen. in camera di consiglio, con la conseguenza che non è esperibile la richiesta di udienza camerale partecipata.
Sul merito, la Corte esamina la struttura della motivazione impugnata. Il diniego della misura più ampia si fonda sulla personalità del condannato, reputata ancora portatrice di una residua pericolosità sociale da contenere mediante la detenzione domiciliare.
Il collegio rileva però che il solo dato effettivamente ricavabile è l’uso di stupefacenti. Gli altri aspetti valorizzati, l’età e i precedenti penali, non sorreggono il diniego: hanno anzi consentito di addivenire alla concessione della detenzione domiciliare.
Ne deriva una frattura tra premesse e conclusione. Se gli elementi oggettivi e soggettivi depongono in senso favorevole, non è logicamente sostenibile che il medesimo quadro giustifichi il rifiuto della misura meno afflittiva. La motivazione diventa così apparente: enuncia ragioni che non reggono il dispositivo.
Per questo la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma limitatamente al diniego dell’affidamento in prova. Il giudice del rinvio resta libero nell’esito, ma deve integrare la motivazione nel senso precisato. Il provvedimento dispone altresì l’omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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