Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e superamento non motivato (Cass. pen. Sez. IV n. 27193 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti de libertate, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di contesto mafioso, tra cui quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, può essere superata solo se il giudice individua analiticamente elementi di positiva e concreta attenuazione del valore sintomatico del fatto. Il giudice di merito, che pure abbia riconosciuto la gravità e la natura dei fatti e la sussistenza del pericolo di recidiva, non può fondare la scelta della misura meno afflittiva sull’assenza di precedenti penali e sulla mera osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari, quando il periodo di osservazione sia esiguo e il ruolo specifico dell’indagato nel sodalizio risulti di rilievo. In tal caso la motivazione è affetta da intrinseca contraddizione logica, censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 03.04.2026, che aveva rigettato l’appello del P.M. contro il provvedimento dell’08.01.2026 del G.i.p. del medesimo tribunale. Quest’ultimo, in luogo della richiesta custodia cautelare in carcere, aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e a una pluralità di reati fine.

Il giudice del gravame cautelare, pur non concordando appieno con la motivazione del G.i.p. in ordine alla diversità del contesto territoriale di esecuzione delle condotte, aveva ritenuto che la misura in atto si stesse dimostrando concretamente efficace, non essendo state segnalate violazioni, e che la personalità dell’indagato, incensurato e privo di carichi pendenti, inducesse a ritenere probabile il rispetto delle prescrizioni anche nel lungo periodo. Il P.M. ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in particolare per non essere stati posti in luce gli elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ribadito che, in materia di provvedimenti de libertate, il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche poste a fondamento dell’atto e all’assenza di illogicità evidenti, restando estranei alla cognizione della Cassazione la revisione degli elementi materiali e fattuali e la rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato. Ricordato il principio secondo cui l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce una duplice presunzione relativa riguardante sia le esigenze cautelari sia la scelta della misura, la Corte ha precisato che il giudice può superarla solo ove individui analiticamente elementi di positiva e concreta attenuazione del valore sintomatico del fatto.

Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale del 29 marzo 2013, n. 57 e la giurisprudenza di legittimità, che ha valorizzato come indicatori della scelta di misura diversa la rescissione dei legami con il sodalizio e l’assenza di comportamenti criminali, nonché la necessità che il fattore tempo trascorso dai fatti sia parametrato alla gravità della condotta.

Nel caso esaminato, il Tribunale etneo aveva correttamente richiamato la presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. e aveva confermato la sussistenza di un pericolo serio, attuale e concreto di recidiva, stigmatizzando la professionalità e la capacità a delinquere dell’indagato. Tuttavia, nell’esaminare il profilo dell’adeguatezza della misura, i giudici del gravame cautelare hanno attribuito valore alla incensuratezza e alla mera osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari, nonostante l’estrema esiguità del periodo di osservazione.

Secondo la Corte, tale ragionamento è affetto da intrinseca contraddizione logica: da un lato si stigmatizza la gravità dell’organizzazione criminale e la professionalità dell’indagato, dall’altro, ai fini della scelta della misura, se ne sminuisce la portata valorizzando circostanze prive di congrua giustificazione rispetto al ruolo specifico svolto. Il ricorso è stato pertanto accolto e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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