Ricorso in cassazione avverso proroga del 41-bis limitato alla violazione di legge (Cass. pen. Sez. VII n. 31005 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, si pronuncia sull’applicazione o sulla proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. In tale sede il controllo di legittimità è limitato a rilevare l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo privo dei requisiti minimi di logicità e di aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Resta estranea al giudizio di legittimità ogni censura che si risolva in un sindacato di merito o in un travisamento delle fonti istruttorie.
Il Fatto
Il condannato, sottoposto a regime detentivo differenziato, impugnava davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma il decreto ministeriale che ne disponeva l’ulteriore prosecuzione. Il Tribunale rigettava il reclamo con ordinanza del 28 novembre 2024, ritenendo persistente la pericolosità del ricorrente e la capacità di mantenere contatti con il sodalizio criminale di riferimento.
Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. e dell’art. 125 cod. proc. pen., nonché motivazione apparente in relazione alla sopravvenuta cessazione della consorteria criminale di riferimento. Ulteriori argomenti erano devoluti con memoria depositata a mezzo p.e.c. del 23 aprile 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del perimetro del giudizio di legittimità. Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato, il ricorso per cassazione è ammesso, per espressa previsione dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., in rapporto alla sola violazione di legge.
Ne discende che il controllo della Corte è circoscritto alla rilevazione dell’assoluta carenza di motivazione: la mancanza grafica della motivazione o la redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e di aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Il Collegio richiama, sul punto, le Sezioni Unite n. 224611 del 2003 e Sez. I n. 230203 del 2004.
Quanto al merito della proroga, la Corte ribadisce che è sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale di riferimento non sia venuta meno. Tale accertamento, di merito, va condotto alla stregua di una serie predeterminata di parametri — il profilo criminale, la posizione rivestita in seno al sodalizio, la perdurante operatività dello stesso e l’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate — da considerare attraverso indici fattuali sintomatici dell’attualità del pericolo di collegamenti con l’ambiente criminale esterno, secondo l’insegnamento di Sez. VII n. 267248 del 2016 e Sez. I n. 263508 del 2015.
Applicando tali principi, la Corte esclude che l’ordinanza impugnata presenti i connotati della motivazione apparente. Il Tribunale illustra, con giustificazione non apparente né mancante, la permanenza all’attualità della pericolosità del ricorrente, dando conto della perdurante vitalità del sodalizio, del ruolo apicale conservato dal condannato e del suo curriculum criminale. Il provvedimento risponde anche alle osservazioni sull’operatività del gruppo di riferimento e illustra in modo esauriente la mancata dissociazione.
Le censure residue, in parte versate in fatto e dirette a sollecitare una rilettura di provvedimenti adottati anche nei confronti di terzi, denunciano un sostanziale vizio di motivazione non deducibile in questa sede, restando il ricorso limitato alla violazione di legge. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.