Annullamento parziale e prescrizione non decorre nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 31004 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza su tale punto. Ne consegue che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione. Nell’ipotesi di annullamento con rinvio limitato alla verifica dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento parziale.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Cassino nei confronti del ricorrente per il reato di lesioni personali, alla pena di mesi otto di reclusione. Avverso tale provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il primo motivo denuncia l’eccessività della pena, il vizio di motivazione sulla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il diniego della sospensione condizionale della pena e l’erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 157 cod. pen. in tema di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici rilevano che esso è riproduttivo di censure già vagliate dal giudice del rinvio, con argomenti di merito non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e, comunque, in parte versati in fatto.
Il secondo motivo è giudicato manifestamente infondato. La Corte afferma il principio per cui l’annullamento con rinvio per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza su quel punto. Da ciò deriva che nel successivo giudizio di rinvio i termini di prescrizione non decorrono ulteriormente.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama il precedente delle Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, secondo cui l’annullamento con rinvio per motivi estranei all’affermazione di responsabilità comporta il passaggio in giudicato sul punto e la non ulteriore decorrenza della prescrizione nel giudizio di rinvio. Richiama inoltre la Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, per la quale, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica dei presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Nel caso concreto l’annullamento parziale è intervenuto in data 17 novembre 2023, con fatto del 13 agosto 2016, e il reato non era prescritto alla data della sentenza di annullamento con rinvio. La Corte considera il termine massimo di anni sette e mesi sei derivante dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.