Estorsione consumata e tentata nel tifo organizzato: annullamento parziale (Cass. pen. Sez. II n. 31119 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non è dovuta quando il giudice di appello riformi la sentenza assolutoria non già in base a un diverso apprezzamento dell’attendibilità della prova dichiarativa, ma a una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce di una valutazione logica e complessiva dell’intero compendio probatorio. La testimonianza della persona offesa può da sola fondare l’affermazione di responsabilità, previo scrutinio di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, senza necessità di riscontri esterni ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. In tema di concorso di persone, anche la semplice presenza sul luogo del reato, non casuale e connotata da chiara adesione, integra il contributo ex art. 110 cod. pen. quando rafforzi il proposito criminoso e la soggezione della vittima. Nell’estorsione contrattuale l’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nella sola costrizione a concludere l’accordo, ma la consumazione non può essere affermata quando sia la stessa motivazione a riconoscere che il rifiuto dell’offerta ha escluso l’evento.

Il Fatto

Cinque imputati propongono ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in data 30 aprile 2024, in parziale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, li aveva ritenuti responsabili di associazione a delinquere, violenza privata ed estorsione aggravata, consumata e tentata, per fatti connessi alla gestione dei rapporti tra il tifo organizzato e la società calcistica torinese. In primo grado il Tribunale aveva affermato la sola estorsione tentata, escludendo quella consumata in relazione alla riserva di 25 abbonamenti destinati agli striscionisti e di circa 300 titoli di accesso per le trasferte.

I ricorsi censurano la mancata rinnovazione della prova dichiarativa, l’inattendibilità della persona offesa, la carenza della motivazione rafforzata, la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. e l’inutilizzabilità delle intercettazioni sul capo di violenza privata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta in larga parte le censure, ma accoglie un segmento relativo alla qualificazione giuridica dell’estorsione. Quanto alla rinnovazione, la Corte ricorda che l’obbligo scatta solo se la riforma dipenda da un diverso giudizio sull’attendibilità del dichiarante: qui la Corte d’appello non ha mutato la valutazione del narrato, ma ha riletto in chiave unitaria il compendio probatorio, operando una differente interpretazione della vicenda storico-fattuale.

Sul valore della deposizione della persona offesa, la Corte ribadisce che essa è sorretta da presunzione di veridicità e può essere posta sola a base della responsabilità, purché il giudice ne verifichi credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca con scrutinio più rigoroso; le discrasie su elementi circostanziali non ne inficiano l’attendibilità se il nucleo essenziale resta concorde.

Sul concorso di persone, i giudici di merito hanno valorizzato la posizione apicale del leader del gruppo, il ruolo di referente interno allo stadio e il contributo dell’esterno che si è fatto coordinatore delle pressioni. Il principio affermato è che il contributo causale può assumere forme differenziate, anche solo morali, purché sorretto da consapevole adesione: anche la presenza non casuale rafforza il proposito e la soggezione della vittima. Sul reato associativo, la Corte conferma la configurabilità della sovrapposizione tra ente lecito e sodalizio criminale, potendosi dedurre la stabilità del vincolo dalla reiterazione dei delitti-fine e dal nesso funzionale con le direttive del vertice.

Sull’estorsione consumata, la Corte applica il principio secondo cui l’ingiusto profitto con danno è implicito nella costrizione a concludere un accordo in violazione della libertà negoziale. Ma su un segmento specifico — la riserva dei 25 abbonamenti a pagamento per gli striscionisti — rileva un insanabile contrasto nella stessa sentenza impugnata: dopo aver riconosciuto che i Drughi rifiutarono l’offerta e che le condotte non andarono oltre lo stadio del tentativo, i giudici di appello hanno poi affermato la responsabilità per il reato consumato senza distinzioni, individuandolo come reato più grave in sede di trattamento sanzionatorio.

Tale contraddizione vizia la motivazione. La Corte di cassazione annulla quindi la sentenza nei confronti dei tre ricorrenti coinvolti, limitatamente a quel segmento del capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino; nel resto i ricorsi sono rigettati, con conferma della responsabilità per i capi B), C), D), G), I) ed M).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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