Notifica dell’avviso di udienza a difensore omonimo e nullità assoluta (Cass. pen. Sez. V n. 34988 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, legittimamente nominato, integra una nullità di ordine generale a carattere assoluto e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., perché pregiudica l’intervento e l’assistenza dell’imputato. La notifica dell’avviso a un difensore diverso da quello di fiducia — nella specie, un professionista omonimo iscritto ad altro albo — equivale a una omessa notifica e determina la nullità assoluta del procedimento. Tale nullità non è sanata dall’eventuale nomina di un difensore d’ufficio, che non sostituisce il titolare del mandato rimasto ignaro del giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 9 dicembre 2020, aveva ridotto a due anni la durata delle pene accessorie applicate a un imputato, confermando la condanna a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta per distrazione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. All’imputato, quale legale rappresentante di una società poi dichiarata fallita, era stato addebitato di aver distratto dal conto corrente societario la somma di euro 38.360,00 per finalità personali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo un unico motivo: la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata per l’omesso avviso dell’udienza di appello al difensore di fiducia, essendo stato l’avviso notificato a un omonimo legale del Foro di Napoli anziché al difensore del Foro di Avellino nominato in calce all’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dall’esame degli atti processuali. Dall’atto di appello, depositato il 12 marzo 2021, risultava che l’imputato aveva nominato quale difensore di fiducia il professionista del Foro di Avellino, come attestato dalla procura in calce all’atto stesso.
Ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per l’udienza camerale dell’11 novembre 2024, è stato notificato a un omonimo difensore iscritto al Foro di Napoli. Il difensore di fiducia, quindi, non ha avuto conoscenza della pendenza del giudizio e non ha potuto esercitare il mandato, né presentare conclusioni scritte secondo la procedura camerale.
La Corte ha richiamato il proprio costante orientamento: l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, legittimamente nominato, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, in quanto pregiudica l’intervento e l’assistenza dell’imputato. Le Sezioni Unite n. 24630 del 26.03.2015 hanno chiarito che la notifica dell’avviso a un difensore diverso da quello di fiducia equivale a un’omessa notifica e determina la nullità assoluta, non sanata dalla eventuale nomina di un difensore d’ufficio; nello stesso senso si è espressa Sez. VI n. 29683 del 29.09.2020.
Nel caso di specie, l’errore nell’individuazione del destinatario della notifica, causato dall’omonimia tra due professionisti iscritti ad albi differenti, ha comportato la mancata partecipazione del difensore di fiducia al giudizio d’appello. Tale vizio procedurale, incidendo direttamente sul diritto di difesa, invalida insanabilmente il procedimento e la conseguente sentenza.
L’accoglimento del motivo ha quindi determinato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, da celebrarsi previa regolare notifica al difensore di fiducia.
Nota della Redazione
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