Ricusazione tardiva se la causa era nota all’invito di astensione (Cass. pen. Sez. VI n. 31118 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricusazione, quando la parte abbia preventivamente invitato il giudice ad astenersi e questi abbia riservato la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre comunque dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza della causa di incompatibilità, e non dal successivo provvedimento di rigetto dell’invito reso a scioglimento della riserva. Il principio enunciato dalle Sezioni Unite Della Gatta opera nella diversa ipotesi in cui il giudice, invitato ad astenersi, si sia effettivamente astenuto. La soluzione contraria determinerebbe una rimessione in termini e l’aggiramento del termine perentorio di cui all’art. 38, comma 1, cod. proc. pen., posto a presidio della celerità della decisione sull’imparzialità del giudice.
Il Fatto
Quattro imputati, nell’ambito di un procedimento pendente davanti al Tribunale di Caltanissetta, propongono istanza di ricusazione della Giudice dell’udienza preliminare, depositata il 14 marzo 2025. L’istanza si fonda sulla circostanza che la stessa Giudice aveva composto il collegio del riesame che si era pronunciato sull’appello cautelare di un coimputato e sulla mancata astensione in relazione a tale precedente funzione.
La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 3 aprile 2025, rigetta l’istanza ritenendola tardiva: il dies a quo va individuato nell’udienza del 14 febbraio 2025, quando il difensore degli imputati aveva formulato l’invito ad astenersi. Avverso tale pronuncia gli imputati propongono ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Il nucleo della decisione è la corretta individuazione del termine per proporre la ricusazione dopo l’invito all’astensione rivolto al giudice.
La Corte ricostruisce la sequenza processuale come accertata dall’ordinanza impugnata: all’udienza del 14 febbraio 2025 il difensore degli odierni ricorrenti, associandosi all’invito del difensore del coimputato, aveva chiesto alla Giudice di astenersi; la Giudice si era riservata e, a scioglimento della riserva, aveva rigettato l’istanza all’udienza dell’11 marzo 2025. In quella sede il difensore non aveva formulato alcuna dichiarazione di ricusazione, limitandosi a farsi rilasciare la procura speciale, e aveva poi depositato l’istanza solo il 14 marzo 2025.
Su queste basi il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando la parte opti per il preventivo invito all’astensione e il giudice riservi sul punto, il termine di tre giorni decorre comunque dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza della causa di incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione di rigetto (Sez. I n. 5229 del 2020, Cerisano; Sez. II n. 23902 del 2024, Di Puppo).
Non è pertinente la tesi difensiva fondata sulle Sezioni Unite Della Gatta, che riguarda la diversa ipotesi in cui il giudice, invitato ad astenersi, si sia effettivamente astenuto. Nella specie, invece, la Giudice ha rigettato la richiesta di astensione, con il corollario che il termine per ricusare decorreva dalla data dell’invito. La Corte sottolinea l’autonomia tra i termini della procedura di astensione e quelli della procedura di ricusazione (Sez. VI n. 49080 del 2013, Pagnotta) e osserva che la tesi difensiva consentirebbe, di fatto, una rimessione in termini non prevista dall’ordinamento. Nella specie, inoltre, il difensore non aveva provveduto alla dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, con riserva di allegazione dei documenti nei tre giorni successivi, avendo depositato l’istanza soltanto il 14 marzo 2025.
La decisività dell’argomento preliminare sulla tardività rende inammissibili gli ulteriori motivi, sia quello sull’effetto estensivo della ricusazione proposta con successo dal coimputato — che non si applica in modo automatico neppure nei reati a concorso necessario (Sez. III n. 804 del 2021, Bonaparte) — sia quello sull’incompatibilità del giudice chiamato a decidere con rito abbreviato sulla posizione dei ricorrenti in base alla sola emissione del decreto che dispone il giudizio per i coimputati, essendo corretto il richiamo alla sentenza di questa Sezione n. 41474 del 2024, qui integralmente ribadita. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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