Inammissibile il ricorso sulla dosimetria della pena se la motivazione è congrua (Cass. pen. Sez. VII n. 31392 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La censura che, in sede di legittimità, miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile quando la determinazione del trattamento sanzionatorio non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e risulti sorretta da sufficiente motivazione. Il giudice di merito adempie all’onere motivazionale in ordine alla misura della pena quando indica l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente, non essendo tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma essendo sufficiente, in una visione globale, l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze e alla determinazione della pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna, deducendo un unico motivo: il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla misura della componente pecuniaria della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale. La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché il condannato contesta il percorso argomentativo dei giudici di appello sulla dosimetria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché la censura è manifestamente infondata. I giudici di appello hanno assolto adeguatamente all’onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, che giustificavano la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. in misura inferiore al terzo e lo scostamento della pena pecuniaria dal minimo edittale.

La Corte valorizza, in particolare, la natura del bene ricettato (un bene mobile registrato), le concrete modalità del fatto e i precedenti penali dell’imputato, richiamando le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata. Si tratta di elementi che la Corte reputa idonei a sostenere la scelta sanzionatoria.

Il Collegio ribadisce che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che davanti alla Cassazione non è consentita la censura diretta a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nel caso di specie (richiamata Sez. II n. 17347 del 26.01.2021).

Quanto all’onere motivazionale sulla misura della pena, la Corte afferma che esso è adempiuto quando il giudice indica l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente. Il giudice non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti: in una visione globale è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi. Il Collegio richiama sul punto Sez. Un. n. 5519 del 21.04.1979 e una serie di arresti conformi delle sezioni semplici.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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