Inammissibile l’appello senza elezione di domicilio contestuale (Cass. pen. Sez. II n. 10346 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. deve essere depositata contestualmente all’atto di appello, costituendo manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare. La sua allegazione successiva, anche se anteriore all’inizio del giudizio di impugnazione, non ha effetto sanante e determina l’inammissibilità del gravame. L’omesso richiamo, da parte del giudice dell’appello, del comma 1-quater in luogo del comma 1-ter della medesima disposizione è privo di rilievo, sussistendo identità di ratio e identico obbligo di depositare l’atto contestualmente all’impugnazione per entrambe le posizioni processuali. L’abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114 non interferisce con le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.

Il Fatto

Il Tribunale di Parma, con sentenza del 20 dicembre 2023, aveva condannato due imputati per rapina, lesioni personali e altro. Avverso tale pronuncia gli stessi proponevano appello con unico atto.

La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 20 maggio 2024, dichiarava inammissibile l’impugnazione richiamando l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: la dichiarazione di impugnazione non era corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio, essendosi i ricorrenti limitati, nell’atto di nomina del difensore di fiducia, a dichiarare la propria residenza senza ulteriori indicazioni. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti deducono violazione di legge: uno di essi era rimasto assente nel giudizio di primo grado, sicché non poteva trovare applicazione il comma 1-ter, bensì il comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen.. Sostengono inoltre che l’elezione di domicilio era contenuta nel mandato ad impugnare e che, con atto integrativo del 3 giugno 2024, era stata comunque inoltrata alla Corte di appello.

La Corte ritiene il ricorso inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. Dall’esame degli atti — reso necessario dalla natura processuale della questione — risulta pacificamente, come ammesso dallo stesso difensore, che l’atto contenente la nomina del difensore di fiducia e il mandato ad impugnare non conteneva la dichiarazione o l’elezione di domicilio.

Tale adempimento era necessario tanto per l’imputato giudicato in presenza quanto per quello giudicato in assenza, secondo quanto previsto dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. È quindi priva di rilievo la circostanza che la Corte di appello abbia fatto riferimento soltanto al comma 1-ter della norma.

Non interferisce con l’applicazione di tale disposizione la sua successiva abrogazione ad opera dell’art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114. Le Sezioni Unite, affrontando il tema all’udienza del 24 ottobre 2024, hanno ritenuto che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla citata legge, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

L’integrazione successiva contenente l’elezione di domicilio, avvenuta pacificamente oltre il termine per impugnare ma prima dell’inizio del procedimento di secondo grado, non ha alcun effetto sanante: come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità applicabile a entrambe le posizioni processuali per identità di ratio (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024; Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024), la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all’atto di appello. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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