Ricorso inammissibile se non censura il diniego di sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. VII n. 31383 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ritenuto decisivo, senza necessità di un esame autonomo degli ulteriori requisiti. È inammissibile per difetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 591, comma 1, cod. proc. pen. il motivo che censuri il diniego della sospensione condizionale della pena senza confrontarsi con le ragioni poste dal giudice territoriale a base del negativo giudizio prognostico. La pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva breve è correttamente negata quando la relativa istanza sia stata formulata in modo generico e, in sede di conclusioni nel giudizio di appello, da difensore non munito di procura speciale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di truffa dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 febbraio 2024, confermativa della decisione di primo grado. Secondo l’accusa, l’utenza telefonica utilizzata per inviare alla persona offesa una falsa bolla di spedizione del bene acquistato era intestata all’imputato, il quale aveva prospettato l’asserito smarrimento della merce.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; mancata concessione della sospensione condizionale della pena; mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne rileva la complessiva infondatezza. Il primo è manifestamente infondato, perché i giudici di appello hanno ritenuto provata la riconducibilità all’imputato della condotta contestata, valorizzando l’intestazione dell’utenza telefonica e l’assenza di prova dello smarrimento della spedizione. La motivazione risulta così adeguata e non manifestamente illogica, con integrale realizzazione dell’artifizio richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ravvisato il presupposto ostativo dell’abitualità della condotta, desunta da due precedenti condanne specifiche riportate dal ricorrente. In proposito il Collegio richiama il principio secondo cui, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., evidentemente ritenuto decisivo, e richiama sul punto Sez. III, sentenza n. 34151 del 18 giugno 2018.

Il terzo motivo difetta dei requisiti di specificità imposti dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: la doglianza non si confronta con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del diniego del beneficio, coincidenti con i due precedenti penali specifici che avevano sorretto il negativo giudizio prognostico.

Il quarto motivo è infine manifestamente infondato. La richiesta di pena pecuniaria sostitutiva era stata formulata in modo generico e, ancor prima, in sede di conclusioni rassegnate nel giudizio di appello, celebrato in forma cartolare, da difensore non munito di procura speciale. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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