Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31617 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’etichetta del vizio di motivazione, si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali. L’apprezzamento degli elementi di fatto è riservato in via esclusiva al giudice di merito e neppure la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006 ha ampliato il sindacato di legittimità sulla motivazione, restando preclusa la pura rilettura dei fatti. Analogamente è inammissibile la doglianza sulla recidiva che non si confronti con le argomentazioni della decisione impugnata: la statuizione è congrua quando il giudice di merito non deduce la pericolosità sociale dal mero dato dei precedenti, ma valuta il rapporto tra il fatto e le condanne pregresse secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale del 27 settembre 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione e multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 99, commi 2 e 4, cod. pen.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale e l’erronea applicazione della recidiva aggravata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità (Sez. Un. n. 6402 del 1997).

Il Collegio richiama quindi il consolidato orientamento secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione, rimanendo preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura dei fatti e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione (Sez. V n. 17905 del 2006; Sez. VI n. 22445 del 2009).

Su questa base, il ricorrente, più che denunciare un difetto argomentativo, invoca una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di appello.

Anche il secondo motivo è inammissibile, per difetto di adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata in tema di recidiva. Tale statuizione è lineare, congrua ed esente da contraddizioni evidenti. Essa si conforma ai principi sugli aumenti di pena, poiché il giudice di merito non ha desunto la pericolosità sociale dal mero dato dei precedenti, ma ha esaminato, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (Sez. III n. 33299 del 2016; Sez. Un. n. 35738 del 2010).

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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