Irreperibilità e mancato rinnovo ricerche: obbligo condizionato alla praticabilità (Cass. pen. Sez. 5 n. 4319 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni all’imputato, l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, comma 1, cod. proc. pen. prima di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale. Ne consegue che, ove l’imputato sia stato ricercato negli indirizzi esteri noti senza esito e non risulti reperibile in Italia, la rinnovazione delle ricerche è superflua. In tema di bancarotta documentale, la fattispecie sussiste anche quando la documentazione contabile possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati presso terzi costituisce riprova dell’inidoneità delle scritture a consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La dichiarazione resa dall’imputato in un documento fiscale circa l’avvenuto incasso di un compenso dalla società fallita integra elemento probatorio della distrazione, valendo come confessione della ricezione.
Il Fatto
L’imputato, amministratore unico di una società operante nell’autotrasporto dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado per i delitti di bancarotta documentale, patrimoniale ed impropria. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva parzialmente riformato la sentenza riducendo la pena.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per la nullità del decreto di irreperibilità emesso nei suoi confronti e censurando nel merito le statuizioni in ordine ai reati di bancarotta documentale e patrimoniale, contestando la prova della impossibilità di ricostruzione del patrimonio sociale e dell’effettiva ricezione del compenso oggetto di distrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondati i primi due motivi di ricorso, concernenti l’emissione del secondo decreto di irreperibilità senza il rinnovo delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen. Richiamando il principio per cui l’obbligo di nuove ricerche è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, la Corte ha osservato che l’imputato era stato ricercato presso gli indirizzi esteri noti, senza esito, e che non risultava reperibile in Italia né erano stati indicati ulteriori recapiti. La rinnovazione delle ricerche era pertanto superflua, non essendo il primo decreto nullo per carenza dei presupposti.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata acquisizione della sentenza dichiarativa di fallimento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, rilevando che la revoca di tale pronuncia avrebbe potuto essere documentalmente provata dalla difesa.
In relazione alla bancarotta documentale, la Corte ha ribadito che il reato sussiste anche quando la documentazione sia ricostruibile aliunde, costituendo la necessità di acquisire i dati presso terzi la riprova dell’inidoneità delle scritture a consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Nel caso di specie, il curatore aveva dichiarato l’impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale senza l’ausilio delle indagini della Guardia di finanza.
Quanto alla bancarotta patrimoniale per distrazione del compenso, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla circostanza che lo stesso imputato aveva attestato in un documento fiscale l’avvenuta percezione della somma, documento destinato a provare tale introito, senza che assumesse rilievo la successiva, indimostrata, affermazione di riconducibilità del pagamento ad annualità pregresse. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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