Concordato in appello e cassazione: illegittimità della pena (Cass. pen. Sez. IV n. 16224 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore generale, al contenuto della pronuncia difforme da quanto concordato ovvero all’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello. Sono, invece, inammissibili le doglianze riguardanti i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi nella determinazione della pena che non si siano tradotti nell’illegalità della sanzione inflitta. Per pena illegale si intende esclusivamente quella non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. La sola eccezione in cui il giudice è tenuto a intervenire d’ufficio, anche in sede di concordato, riguarda la prescrizione già maturata. Le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio previste dall’art. 85 d.P.R. n. 309/1990 hanno natura facoltativa e richiedono una specifica motivazione, ma la relativa censura è preclusa se compresa nell’ambito della rinuncia ai motivi di appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il GIP presso il Tribunale di Taranto aveva dichiarato sei imputati colpevoli di una serie di delitti in materia di sostanze stupefacenti, riconducibili agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990.
In sede di gravame, gli imputati hanno rinunciato ai motivi di impugnazione concernenti l’accertamento della responsabilità, aderendo al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. La Corte di appello ha accolto le proposte concordate con il Procuratore generale, rideterminando le pene: per alcuni è stata esclusa la recidiva, per un altro è stata disposta la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, per un altro ancora il fatto è stato riqualificato nell’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo vizi di motivazione, violazione di legge e mancata disapplicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente enunciato il principio per cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per i vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore generale, al contenuto della pronuncia difforme da quanto concordato ovvero all’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello. Ha richiamato sul punto le Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 e le altre pronunce a Sezioni Unite in materia.
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di chi contestava l’assenza di un autonomo vaglio critico sugli elementi a carico, trattandosi di materia espressamente rinunciata con l’accesso al concordato; parimenti inammissibili sono risultati i motivi concernenti la dosimetria sanzionatoria, poiché la pena irrogata si collocava entro i limiti edittali previsti dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, senza che fosse ravvisabile alcuna illegalità della sanzione.
In relazione alle censure sulla recidiva e sulle pene accessorie, la Corte ha precisato che le doglianze non tradotte in illegalità della pena non superano il filtro di ammissibilità. Quanto alle sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, pur riconoscendone la natura facoltativa, ha rilevato che, nel caso di specie, la relativa doglianza era compresa nell’ambito della rinuncia ai motivi di appello, con conseguente manifesta infondatezza del ricorso su tale profilo. Ha infine escluso profili di illegalità con riferimento all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, poiché la pena principale superava la soglia di cinque anni richiesta dall’art. 29 cod. pen.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della recidiva, la Corte ha qualificato le doglianze come mere critiche alla dosimetria della pena, inammissibili nell’alveo del concordato, pur riconoscendo che la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 35738 del 27/05/2010 impone uno specifico onere di motivazione sia quando si applica sia quando si esclude la recidiva facoltativa. La Corte ha precisato che la sola eccezione in cui il giudice è tenuto a intervenire d’ufficio, anche in sede di concordato, riguarda la prescrizione già maturata.
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Nota della Redazione
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