Quarantena da Covid-19: la violazione è penale anche senza rientro a casa (Cass. pen. Sez. III n. 31668 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 260 r.d. n. 1265 del 1934, richiamato dall’art. 4, comma 6, d.l. n. 19 del 2020, la condotta di colui che, sottoposto alla misura della quarantena perché risultato positivo al virus, non si rechi immediatamente nella propria abitazione. Il divieto di allontanamento ha natura assoluta ed è immediatamente efficace dal momento della sua applicazione: non tollera ritardi nell’esecuzione dell’ordine, deviazioni di sorta nel percorso né soste per acquistare beni di prima necessità. È irrilevante l’uso di presidi di protezione individuale, quali guanti e mascherina, perché l’oggetto della tutela non è la pericolosità sociale del soggetto ma la diffusione del virus di cui è portatore.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 ottobre 2024, rigettava l’impugnazione del ricorrente e confermava la condanna alla pena di tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda inflitta dal Tribunale di Caltanissetta per il reato di cui all’art. 260 r.d. n. 1265 del 1934.
All’imputato era ascritto di non avere osservato l’ordine di isolamento domiciliare obbligatorio impartito dall’A.S.P. competente, essendosi fermato presso una macelleria mentre era ancora positivo al virus. Il fatto era contestato come commesso il 31 marzo 2020. Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 260 r.d. n. 1265 del 1934 in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: sosteneva di non essersi allontanato dall’abitazione ma di essersi fermato pochi istanti, di ritorno dall’ospedale e diretto verso casa, per acquistare beni di prima necessità, con mascherina e guanti indossati.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato il ricorso infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il ricorrente era stato dimesso dall’ospedale con prescrizione di isolamento domiciliare obbligatorio perché ancora positivo, e che, nella consapevolezza delle proprie condizioni, aveva volontariamente violato il divieto fermandosi a fare la spesa invece di recarsi immediatamente a casa.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 260 r.d. n. 1265 del 1934 punisce con l’arresto da tre mesi a diciotto mesi e con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000 chiunque non osservi un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo; la pena è stata così aggravata dall’art. 4, comma 7, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Il sesto comma del medesimo articolo richiama la violazione della misura di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), che prescriveva il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.
La Corte esclude che la rilevanza penale della condotta sia venuta meno. Il comma 2-bis dell’art. 1 d.l. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 24 del 2022, sanziona ai sensi dell’art. 260 r.d. n. 1265 del 1934 la violazione dell’art. 10-ter d.l. n. 52 del 2021, che imponeva il divieto di mobilità fino all’accertamento della guarigione. L’abrogazione dell’art. 10-ter a opera dell’art. 9, comma 1, lett. a) d.l. 10 agosto 2023, n. 105 non incide sul caso, perché l’art. 4, comma 6, d.l. n. 19 del 2020 e l’art. 1, comma 2, lett. e) non sono mai stati abrogati.
Nel merito, la tesi difensiva è respinta perché postula l’inefficacia immediata del provvedimento di soggezione alla quarantena, lasciando al destinatario del divieto la scelta del momento di decorrenza, in contrasto con la natura assoluta dell’obbligo. La Corte chiarisce che non è in gioco la pericolosità sociale del soggetto ma del virus di cui è portatore, e dunque la tutela della salute pubblica. Non è pertanto applicabile la giurisprudenza in tema di evasione dagli arresti domiciliari invocata in difesa (Sez. 6 n. 48917 del 2015; Sez. 1 n. 4338 del 1997; Sez. 6 n. 29530 del 2024), che attribuisce rilievo alla modesta deviazione dal percorso senza finalità elusiva della vigilanza.
Rileva invece il principio per cui integra il delitto di evasione il mancato raggiungimento del luogo di detenzione, perché il concetto di evasione non postula la fuga da un istituto ma l’elusione completa della sorveglianza (Sez. 6 n. 47156 del 2022; Sez. 4 n. 45928 del 2017; Sez. 6 n. 309 del 2007; Sez. 6 n. 35533 del 2007). Nel caso concreto l’imputato non ha mai raggiunto la propria abitazione, essendo stato controllato prima. L’assolutezza del divieto non tollera ritardi né deviazioni dalla via che conduce dal luogo della dimissione all’abitazione, e rende irrilevanti i presidi indossati.
Nota della Redazione
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