Valutazione degli indizi e sindacato di legittimità sulle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. III n. 10437 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che riproponga la medesima lettura degli indizi già disattesa in sede di riesame è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione delle risultanze riservata in via esclusiva al giudice di merito. L’interpretazione del linguaggio intercettato, anche criptico, è questione di fatto, sindacabile solo per manifesta illogicità. Le dichiarazioni registrate in intercettazioni regolarmente autorizzate, pur da valutare con attenzione, non esigono gli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. può essere superata solo con elementi concreti, non con il mero decorso del tempo, essendo escluso ogni automatismo valutativo.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, rigetta la richiesta dell’indagato e conferma l’ordinanza con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 contestato per la partecipazione a un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti in un territorio controllato da un clan camorristico.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’insufficienza e la contraddittorietà della gravità indiziaria, l’omessa considerazione di un elemento ritenuto favorevole — l’essere stato vittima di estorsione da parte di un esponente del clan — e il difetto di attualità delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dall’attività del sodalizio.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per la sovrapponibilità delle censure, sono inammissibili. Entrambi contestano l’apprezzamento degli elementi indiziari posti a fondamento della misura, in particolare il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle conversazioni intercettate, già oggetto di considerazione non manifestamente illogica dal Tribunale.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22471 del 26.02.2015, secondo cui l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità quando il ragionamento risulti logico. Le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non necessitano degli elementi di corroborazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. Il ricorso, dunque, propone una rilettura delle risultanze processuali, non consentita, salvo il travisamento degli elementi indiziari, nella specie escluso.
Sulla seconda censura il Tribunale ha spiegato che il pagamento di un importo ridotto per la protezione dell’esercizio commerciale, qualificato nelle conversazioni come regalo, non connota favorevolmente la posizione dell’indagato, ma conferma la sua affiliazione al clan. Non si è, pertanto, in presenza di una lacuna argomentativa dell’ordinanza genetica né di una integrazione indebita da parte del giudice del riesame.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. In presenza della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve solo apprezzare le ragioni della loro esclusione. Il ricorrente ha allegato il mero tempo trascorso, la mancata commissione di altri reati e lo svolgimento di attività lavorativa: argomenti generici, perché non indicano la rescissione dei legami con il sodalizio, desumibile da indicatori concreti.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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