Inammissibile il ricorso sui motivi generici e sulla pena sotto la media (Cass. pen. Sez. VII n. 13232 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare la ricostruzione del fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, è generico e aspecifico e, come tale, inammissibile. La motivazione con cui il giudice di merito nega le circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando sia priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali. Non richiede specifica e dettagliata motivazione la determinazione della pena quantificata in misura media o prossima al minimo edittale, essendo riservata al giudice di merito la scelta basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 giugno 2024, aveva confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 ottobre 2023, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di un mese di arresto e 2.500,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale; violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per omessa concessione delle attenuanti generiche; violazione dell’art. 133 cod. pen. per l’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il primo motivo è manifestamente infondato: si tratta di censura del tutto generica e aspecifica, inidonea a rappresentare le ragioni di doglianza e a confrontarsi in maniera adeguata con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, la motivazione della Corte di appello rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni del diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. Il giudice di secondo grado esprime una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità, come affermato da Sez. 6 n. 42688 del 24.09.2008.
Sul trattamento sanzionatorio, la decisione impugnata risulta sorretta da un conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa. La Corte richiama il principio secondo cui una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti nella determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media.
Risulta invece insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come avvenuto nel caso di specie. Sul punto sono richiamate Sez. 2 n. 36104 del 27.04.2017, Sez. 4 n. 27959 del 18.06.2013, Sez. 2 n. 28852 dell’08.05.2013 e Sez. 4 n. 21294 del 20.03.2013.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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