Ricorso fondato su motivi reiterati e apparenti è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31720 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il motivo che denunci violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. è, altresì, manifestamente infondato quando il giudice di merito abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici. Non integra desistenza volontaria l’interruzione dell’azione furtiva determinata da un fattore esterno, quale l’intervento del proprietario del bene.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, in primo e in secondo grado, per il concorso nei reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56, 110 e 624 bis cod. pen. (capo A) e di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, comma 2, n. 2, cod. pen. (capo B). La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 05.11.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità per il reato contestato al capo A.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità. Esso risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.

Secondo il costante orientamento richiamato dal Collegio, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti. Esse, infatti, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Vengono in rilievo i precedenti Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri.

Il Collegio ha altresì ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi riconducibili alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.

La Corte territoriale ha ritenuto perfettamente integrata la fattispecie di cui al capo A. La condotta della ricorrente, consistita nell’invasione delle pertinenze dell’abitazione della persona offesa, costituisce condotta idonea alla consumazione del reato. Rilevano, in tal senso, il contesto orario, la presenza di complici, la modalità clandestina dell’ingresso e la successiva fuga, elementi che connotano inequivocabilmente la condotta di un fine predatorio.

Parimenti priva di consistenza è stata giudicata la configurabilità di una possibile ipotesi di desistenza volontaria, avanzata dalla difesa. L’interruzione dell’azione furtiva e la successiva fuga della ricorrente non sono attribuibili ad una scelta volontaria della stessa, ma sono dipese da un fattore esterno, ovvero l’intervento del proprietario dell’abitazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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