Giustizia riparativa: il dissenso della persona offesa non preclude l’invio al centro (Cass. pen. Sez. V n. 29030 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giustizia riparativa, il mancato consenso della persona offesa non osta all’autorizzazione giudiziale all’invio delle parti a un centro di mediazione. Le uniche circostanze ostative previste dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituite dalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato. Il programma riparativo può svolgersi anche con la cd. vittima surrogata, poiché l’obiettivo di responsabilizzazione dell’autore del reato può essere perseguito anche attraverso un percorso dialogico guidato da mediatori qualificati con una persona diversa da quella offesa.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 giugno 2025, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto e di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, commessi nella qualità di amministratore di fatto di una società dichiarata fallita.
Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo, il ricorrente contesta la riferibilità dei reati alla propria persona, negando la qualifica di amministratore di fatto e censurando la motivazione sul punto. Con il secondo, deduce la violazione dell’art. 129-bis cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, fondato sul dissenso espresso dalla parte civile.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale, nel ricostruire gli indicatori fattuali dell’esercizio continuativo e significativo della funzione gestoria da parte del ricorrente, si è attenuta al principio secondo cui è amministratore di fatto colui che, sulla base di indici sintomatici, risulti organicamente inserito nell’assetto gestionale societario, con funzioni direttive in posizione preminente rispetto ad altre figure dotate di poteri gestori. Non rileva il concomitante esercizio delle funzioni gestorie di soggetti formalmente rivestiti della qualifica.
Il giudizio di merito, sorretto da congrua e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. La non manifesta infondatezza del motivo comporta tuttavia che la Corte rilevi d’ufficio l’estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), maturata il 26 febbraio 2026.
Coglie nel segno il secondo motivo. La Corte ritiene preliminarmente sussistente l’interesse di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’accesso a un programma di giustizia riparativa, ove concluso con esito positivo, può incidere favorevolmente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, pur in presenza di un giudizio definitivo sulla responsabilità.
Nel merito, il diniego opposto dalla Corte di appello contrasta con la linea interpretativa della Cassazione: non osta all’autorizzazione giudiziale il mancato consenso della persona offesa, poiché le uniche circostanze ostative sono il pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è l’utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato. Si è precisato che il programma può svolgersi anche con la vittima surrogata.
La decisione sul punto è dunque cassata, affinché il giudice del rinvio riesamini la richiesta ai sensi dell’art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen., valutando l’utilità del programma e l’eventuale pericolo concreto. La sentenza è annullata senza rinvio agli effetti penali limitatamente al delitto di cui all’art. 217 legge fall., per estinzione del reato, e annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo sul punto della giustizia riparativa; il ricorso è rigettato nel resto, con dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta.
Nota della Redazione
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