Correlazione tra imputazione e sentenza e continuazione nel furto in abitazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31721 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all’art. 521 cod. proc. pen., non è violato dalla decisione di condanna che ravvisi la continuazione fra più condotte, tutte autonomamente integranti la norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche quando nel capo di imputazione manchi il riferimento all’art. 81 cod. pen., poiché rileva non l’indicazione degli articoli di legge asseritamente violati, ma la compiuta descrizione del fatto. L’accertamento della violazione non si esaurisce nel mero confronto letterale fra contestazione e sentenza, ma richiede la configurazione di un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione dalla quale derivi un concreto pregiudizio per i diritti di difesa dell’imputato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Pavia, per i reati di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 61, n. 11, e 624 bis cod. pen., unificati nel vincolo della continuazione. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma limitata al solo trattamento sanzionatorio, ha per il resto confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di correlazione fra capo di imputazione e sentenza e l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso è dichiarato manifestamente infondato. Il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ribadisce che il principio di correlazione non risulta leso quando la decisione di condanna ritenga la sussistenza della continuazione fra più condotte, tutte autonomamente integranti la fattispecie contestata, anziché un unico fatto di reato, neppure nel caso in cui il capo di imputazione ometta il riferimento all’art. 81 cod. pen.
Ciò che rileva, precisa il Collegio, non è l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto. L’accertamento della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. non si esaurisce nel mero confronto letterale fra contestazione e sentenza: per ravvisare la violazione è necessario che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, dalla quale derivi un concreto pregiudizio per i diritti di difesa. Nel caso di specie entrambi i fatti risultano compiutamente descritti nei loro elementi essenziali e chiaramente oggetto di contestazione nel capo di imputazione, con esclusione di alcun pregiudizio difensivo, essendo l’imputato stato posto nella condizione concreta di difendersi.
Il secondo motivo, con cui si contesta l’eccessività della pena, l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e la mancata esclusione della recidiva, è dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti.
Il motivo è inoltre generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La censura relativa all’omessa disapplicazione della recidiva non è poi consentita in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione non proposta nei motivi di appello. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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