Reiterazione non integra il medesimo disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 31946 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di condotte illecite non integra di per sé il vincolo della continuazione, perché la proclività al crimine non è espressione di un medesimo disegno criminoso, ma va ricondotta a istituti differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere. L’art. 81, secondo comma, cod. pen., letto con l’art. 671 cod. proc. pen., opera in senso favorevole al condannato, applicando un trattamento sanzionatorio mitigato, e non può essere dilatato fino a ricomprendere ogni scelta di vita improntata al crimine. Il giudice dell’esecuzione valuta la posizione del condannato in conformità delle sentenze irrevocabili e delle emergenze processuali; la doglianza che chieda un riesame nel merito, senza critica specifica delle argomentazioni del provvedimento impugnato, è inammissibile.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, in sede esecutiva, si era pronunciata sulla sua posizione in relazione al vincolo della continuazione. Il provvedimento impugnato aveva vagliato la richiesta sulla base delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento stesso.

Il ricorrente deduce un’unica doglianza, lamentando carenze motivazionali dell’ordinanza e chiedendo, in sostanza, un riesame nel merito della propria posizione esecutiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla verifica del contenuto dell’atto di impugnazione. Il ricorso postula carenze motivazionali che risultano indimostrate: la posizione esecutiva del condannato è stata valutata dalla Corte di appello in conformità delle emergenze processuali e delle sentenze irrevocabili richiamate nel provvedimento impugnato.

Il Collegio rileva poi che le censure riproducono profili già esaminati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili. Manca una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza. Sul punto richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione (Sez. III n. 2039 del 02.02.2018, dep. 2019, Papini; Sez. VI n. 29263 del 08.07.2010, Cavanna).

Nel merito, il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata sull’applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (Sez. I n. 11564 del 13.11.2012, Daniele; Sez. I n. 44862 del 05.11.2008, Lombardo).

Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra continuazione e proclività criminale. La reiterazione di condotte illecite non può essere considerata espressione di un programma di vita improntato al crimine e diretto a trarne sostentamento. La proclività al crimine del condannato è disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro normativo opposto a quello sotteso all’istituto in esame.

La Corte ribadisce che l’art. 81, secondo comma, cod. pen. è orientato a favorire il soggetto attivo dei vari reati, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto con l’art. 671 cod. proc. pen. (Sez. I n. 37555 del 13.11.2015, Bottari; Sez. V n. 49476 del 25.09.2009, Notaro). Estendere il vincolo alla proclività criminale contrasterebbe con questa stessa funzione.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *