Particolare tenuità del fatto: condizioni congiunte e sindacato in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31350 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiede la sussistenza congiunta e non alternativa di due presupposti: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice di merito deve verificare se, sulla base dei due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e coesista quello della non abitualità. Solo in tal caso il fatto può essere considerato di particolare tenuità ed esclusa la punibilità. Il relativo accertamento costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione adeguata.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 23 ottobre 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell’8 giugno 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui assumeva la sussistenza dei presupposti applicativi.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il percorso argomentativo muove dalla struttura della fattispecie invocata.

La Corte osserva che la norma che si assume violata prevede, quali condizioni applicative, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Tali condizioni devono sussistere congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione.

Ne deriva che il giudice è chiamato a rilevare se, sulla base dei due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in tal caso il fatto potrà essere considerato di particolare tenuità e la punibilità esclusa.

Il Collegio richiama sul punto Sez. III n. 47039 del 08/10/2015 (Derossi, Rv. 265449-01), che ha individuato la necessaria coesistenza dei due indici. Nel caso concreto, la Corte rileva che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata sono elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto nell’ipotesi disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen.

La valutazione operata dal giudice di appello si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, risolvendosi in un apprezzamento di merito adeguatamente motivato. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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