Ricorso inammissibile se mera reiterazione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31936 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivi d’appello, senza confrontarsi con le argomentazioni in virtù delle quali i giudici di secondo grado le hanno disattese. Il vizio di motivazione e le doglianze sulla valutazione probatoria non possono essere riproposti in sede di legittimità mediante la mera reiterazione dei motivi già esaminati, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione adeguata e congrua. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza del g.i.p. del Tribunale di Trieste, per il reato di cui all’art. 12, commi 3, lett. a) e d), e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 12.12.2024, ha confermato integralmente la condanna. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La questione approda davanti alla Corte di legittimità perché il ricorso, secondo il collegio, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le censure già formulate in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso costituisce mera reiterazione di alcuni dei motivi d’appello, non accompagnata dalla specifica confutazione delle argomentazioni in virtù delle quali le doglianze erano state disattese dai giudici di secondo grado, con una motivazione ritenuta adeguata.
Quanto al primo profilo, il ricorso, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata, ripropone censure fondate sulla credibilità della versione resa dall’imputato e sulla asserita inattendibilità delle dichiarazioni dei soggetti trasportati. La Corte sottolinea che tali dichiarazioni hanno avuto integrale ingresso nel processo a seguito della scelta dell’imputato di definire il procedimento allo stato degli atti, e che la Corte d’Appello ha congruamente respinto l’appello sulla base della argomentata valutazione di infondatezza delle dichiarazioni dell’imputato e di attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti trasportati.
Quanto al secondo profilo, la censura riguardante l’insussistenza della circostanza aggravante dell’avere commesso il reato in numero di tre persone si limita a lamentare genericamente il difetto di prova e non tiene conto che la sentenza impugnata ha precisamente individuato due correi, enucleando coerentemente gli elementi in base ai quali è dimostrato che essi abbiano cooperato nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
La Corte conclude dunque per l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, poiché esso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.