Inammissibile il ricorso sul calcolo della prescrizione con recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. III n. 32033 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, all’aumento previsto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 si aggiunge l’incremento di due terzi conseguente alla recidiva reiterata, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen. Il relativo termine si computa dalla data di commissione del reato e non dal termine di presentazione della dichiarazione, ove il reato sia stato consumato in un momento diverso. Il motivo di ricorso che proponga una diversa decorrenza, omettendo di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 ottobre 2024, ha confermato la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, rideterminando la pena in diminuzione. L’imputato, quale titolare di una ditta individuale, aveva omesso di presentare le dichiarazioni relative agli anni 2010 e 2011, con conseguente evasione dell’Iva per importi rilevanti, con la contestazione della recidiva reiterata.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione sulla responsabilità penale, la violazione delle norme sulla prescrizione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici rilevano che la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, ribadendo una prospettazione fattuale fondata sulla pretesa natura di prestiti familiari delle movimentazioni bancarie. La sentenza di merito, in continuità con quella di primo grado, aveva evidenziato l’assoluta vaghezza di tali rapporti, in mancanza di causale, di documentazione giustificativa e di chiare quantificazioni.
Sul secondo motivo, la Corte opera un puntuale calcolo del termine prescrizionale. Il reato più risalente risulta commesso il 30 dicembre 2011. Da tale data decorrono otto anni in forza dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, cui si aggiunge l’aumento di due terzi per la recidiva reiterata ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., con un termine complessivo di 13 anni e 4 mesi, oltre ai 70 giorni di sospensione indicati dalla stessa difesa.
Ne consegue che il termine scade il 9 luglio 2025, in data successiva sia alla pronuncia della sentenza impugnata sia a quella della presente decisione. Il motivo di doglianza, che assumeva una decorrenza diversa del termine, è dunque infondato.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo reputa del tutto generico. L’imputato risulta caratterizzato da rilevante e crescente pericolosità, desunta dalla significatività degli importi evasi, dalla presenza di tre precedenti condanne irrevocabili e dall’avvenuta sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza, e non di prevalenza sulla recidiva, risulta quindi logica, a fronte di un trattamento sanzionatorio già rideterminato in diminuzione.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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