Reformatio in peius nel giudizio di rinvio e minimo edittale della pena (Cass. pen. Sez. IV n. 34889 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, in forza del combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen., la pena irrogata non può essere più grave, per specie o quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado né, se inferiore, di quella rideterminata in grado di appello con la sentenza annullata. Il divieto di reformatio in peius opera anche nei successivi giudizi di rinvio e impone di comparare la sentenza di primo grado con quelle ivi rese, restando immodificabile in danno l’esito più favorevole intervenuto a seguito di esclusiva impugnazione dell’imputato. Il limite riguarda non solo l’entità complessiva della pena, ma ogni elemento autonomo che concorre alla sua determinazione. Non integra violazione del divieto la fissazione della pena base al minimo edittale, quando il giudice di rinvio non possa scendere sotto tale soglia senza applicare una pena illegale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento a più periodi di imposta. La sentenza di appello era stata annullata senza rinvio quanto ai reati relativi ai periodi di imposta 2012 e 2013, estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della confisca quanto al residuo anno 2014.
La Corte di appello, in sede di rinvio, rideterminava la pena in anni uno di reclusione e disponeva la confisca di una somma in sequestro. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 627, comma 3, e 597, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere il giudice del rinvio indicato una pena base identica a quella della sentenza annullata, benché questa riguardasse tre anni di imposta, con conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in termini generali l’ambito del divieto di reformatio in peius, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale divieto opera anche nel giudizio di rinvio e nei successivi giudizi di rinvio. La comparazione tra sentenze, necessaria a individuare il trattamento meno deteriore, va eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in tali giudizi, restando immodificabile in danno l’esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell’imputato (Sez. IV n. 20337 del 07.03.2017; Sez. Un. n. 16208 del 27.03.2014).
Il Collegio precisa che il divieto non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e irroga una sanzione inferiore, non può fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado (Sez. Un. n. 40910 del 27.09.2005). Nel giudizio di rinvio, la pena non può essere più grave, per specie o quantità, di quella inflitta dal primo giudice o, se inferiore, di quella rideterminata in appello con la sentenza annullata (Sez. II n. 46307 del 20.07.2016).
Applicando tali principi, la Corte rileva che la decisione impugnata ha applicato una pena finale inferiore sia a quella inflitta in primo grado sia a quella della pronuncia di appello annullata. Non si configura pertanto alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il solo limite che il giudice incontra nella nuova fissazione della pena consiste nel non superare la pena complessiva inflitta dal primo giudice né la pena base da questi determinata.
Quanto alla determinazione della pena base, la Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento al minimo edittale previsto per il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 nel testo vigente all’epoca dei fatti, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, non potendo scendere sotto tale soglia senza applicare una pena illegale. La Corte riconosce l’errore del giudice di merito nell’aver ritenuto già concesse in primo grado le circostanze attenuanti generiche, in realtà riconosciute solo alla coimputata, con riduzione della pena base di un terzo ex art. 62-bis cod. pen. Tale errore, tuttavia, ha inciso a favore del ricorrente, che non può dolersene. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.