Sentenza d’appello con motivazione riferita ad altro imputato è nulla (Cass. pen. Sez. III n. 32032 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, ma non inesistente, la sentenza di appello che, pur riportando correttamente nell’intestazione le generalità dell’imputato, il riferimento alla sentenza di primo grado e il dispositivo letto in udienza, rechi una motivazione relativa ad altra decisione, impugnata da un altro imputato. Mancando nella sostanza la motivazione, l’errore non è emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. e, in caso di impugnazione tempestiva, deve procedersi alla rinnovazione dell’intero giudizio. La sentenza affetta da motivazione e dispositivo riferiti a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è viziata da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., non sanabile ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per effetto di provvedimento correttivo adottato dal giudice de plano e depositato dopo il decorso del termine assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e comunque quando il provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 ottobre 2024, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica, riduceva la pena inflitta all’imputato e sostituiva la pena detentiva con quella dell’ammenda, confermando nel resto l’impugnata decisione.
L’imputato proponeva tempestivo ricorso per cassazione, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione, difformità tra dispositivo e motivazione e violazione di legge. Il ricorrente allegava che la motivazione della sentenza impugnata si riferiva ad altra sentenza, resa in data diversa da altro Tribunale e nei confronti di altro imputato.
La Motivazione della Corte
La Sezione III accoglie il ricorso. La sentenza impugnata, pur recando in intestazione il nome del ricorrente, l’imputazione formulata nei suoi confronti e il numero di registro generale di Corte di appello corrispondente a quello del dispositivo pronunciato nei suoi riguardi, presentava una motivazione interamente dedicata ad altra vicenda e ad altro imputato, giudicato dalla Corte territoriale nello stesso giorno.
La Corte richiama il principio affermato da Sez. VI n. 17510 del 23.03.2018, secondo cui è nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello che, pur correttamente intestata, rechi motivazione relativa ad altra decisione impugnata da altro imputato; mancando nella sostanza la motivazione, l’errore non è emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. e, in caso di impugnazione tempestiva, occorre procedere alla rinnovazione dell’intero giudizio.
Il principio è sostanzialmente confermato da Sez. V n. 17926 del 2019: la sentenza che individui correttamente le generalità dell’imputato ma rechi motivazione e dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Tale nullità non può intendersi sanata ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per effetto di un provvedimento correttivo adottato dal giudice de plano e depositato dopo il decorso del termine assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e comunque quando il provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti.
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo giudizio. Il vizio investe l’apparato motivazionale nella sua essenza e non è superabile in sede di legittimità, poiché il controllo di questa Corte presuppone una motivazione riferibile alla concreta regiudicanda.
Nota della Redazione
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