Astensione del difensore e sospensione della prescrizione nel processo penale (Cass. pen. Sez. III n. 32040 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire. Il rinvio della trattazione del processo disposto dal giudice in tale situazione determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, senza che trovi applicazione il limite massimo di durata di sessanta giorni previsto dall’art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen. In tema di sospensione per l’emergenza pandemica, il termine di sessantaquattro giorni previsto dall’art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 si applica ai procedimenti la cui udienza sia fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Nel giudizio di legittimità, la censura che si limiti a riprodurre i motivi di appello già motivatamente respinti è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 novembre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna il 29 gennaio 2024 nei confronti di un imputato, amministratore di diritto o di fatto di più società, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 8 e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Si contestava l’emissione e l’utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, a fini di evasione, anche mediante l’uso di società-filtro.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: il computo della prescrizione, i vizi motivazionali sulla testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per adesione acritica alla ricostruzione della Guardia di Finanza, l’illogicità sulla non fittizietà delle attività svolte e il diniego delle circostanze attenuanti generiche con mitigazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla qualificazione della sentenza impugnata come integralmente confermativa della decisione di primo grado, dunque in un caso di doppia conforme. In tale ipotesi il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica evidenza, tale da imporre il riscontro della non corrispondenza tra motivazioni e compendio probatorio. Le censure, in parte generiche e in parte manifestamente infondate, miravano a una rivalutazione degli elementi già esaminati, riducendosi a mera contestazione delle risultanze.

Sul primo motivo, relativo al computo della prescrizione, la Corte ha confermato il calcolo dei 265 giorni di sospensione. Il differimento dell’udienza dal 17 dicembre 2018 al 25 marzo 2019 va computato per intero (98 giorni), poiché l’astensione dalle udienze proclamata da un organismo di categoria non è assimilabile a impedimento. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il rinvio disposto in tal caso sospende la prescrizione fino all’udienza successiva, senza applicazione del limite di sessanta giorni.

Quanto alla sospensione per l’emergenza Covid-19, essa opera per intero (64 giorni), essendo l’udienza fissata per il 4 maggio 2020. Il differimento dall’8 giugno 2022 al 19 settembre 2022 (103 giorni) è stato ritenuto sospensivo perché la difesa aveva formulato espressa richiesta di rinvio con sospensione dei termini, come risultava dal verbale.

I motivi secondo, terzo e quarto sono stati respinti per difetto di specificità: il ricorso riproduceva i motivi di appello e stralci della motivazione, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La Corte ha confermato la logicità della ricostruzione fondata sull’inoperatività delle società interposte, sull’anomalia dei pagamenti in contanti e sulla creazione di un fittizio sistema di società.

Anche il quinto motivo è stato giudicato inammissibile: la difesa si limitava ad affermazioni volte a sminuire la gravità dei fatti, trascurando la motivazione che ne evidenziava la consistenza economica e l’elevata intensità del dolo, desunta dalla complessità del sistema di false fatturazioni. All’inammissibilità è conseguita la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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