Conflitto di competenza insussistente se il GIP decide sulla misura cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 1727 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice per le indagini preliminari che, investito della richiesta di misura cautelare, adotta il provvedimento richiestogli, non può successivamente sollevare conflitto di competenza ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., perché in materia cautelare egli possiede una competenza ad acta. La decisione emessa non pregiudica il procedimento principale, che prosegue dinanzi al pubblico ministero, sicché difetta il requisito dell’attualità del conflitto richiesto dall’art. 28 cod. proc. pen. La proponibilità del conflitto non può inferirsi dalla esigenza di evitare l’effetto estintivo della misura, poiché il giudice che riceve gli atti può optare per la denunzia del conflitto senza pregiudizio per l’efficacia della misura, come confermano le disposizioni di cui all’art. 32 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, convalidato l’arresto di due indagati e applicata nei loro confronti la custodia cautelare in carcere, dichiarava la propria incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., ritenendo competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola. Il fondamento era duplice: nel circondario di quel Tribunale erano stati commessi i delitti di furto con strappo contestati a uno solo degli indagati; quanto alla ricettazione, contestata a entrambi, non era individuabile il luogo di consumazione.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, chiamato a decidere sulla richiesta di custodia cautelare, applicava la misura e, con la stessa ordinanza, sollevava conflitto di competenza ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen. Rilevava che il reato più grave, idoneo a radicare la competenza, era il furto pluriaggravato commesso a Napoli e che, per la ricettazione, la competenza andava determinata, ai sensi dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., sulla base della prima iscrizione nel registro delle notizie di reato, appartenendo anch’essa all’Autorità giudiziaria di Napoli.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara insussistente il conflitto. Il Giudice per le indagini preliminari di Nola aveva richiamato, a sostegno della tesi, una pronuncia di legittimità (Sez. 1 n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020) che il Collegio giudica isolata e superata da un consolidato orientamento di segno opposto, richiamato nella requisitoria del Procuratore generale e al quale il Collegio dichiara di voler dare continuità (Sez. 1 n. 28980 del 10/09/2020; Sez. 1 n. 13988 del 29/02/2020; Sez. 1 n. 13083 del 03/03/2020; Sez. 1 n. 39874 del 03/10/2012).

Il primo argomento è di ordine sistematico. Il giudice per le indagini preliminari possiede anche in materia cautelare una competenza ad acta: una volta adottato il provvedimento richiestogli, non può a sua volta richiedere alla Corte di cassazione una pronuncia sulla competenza. Il procedimento principale, infatti, non può mai essere pregiudicato da pronunce in tema di competenza rese soltanto incidentalmente nel corso delle indagini preliminari.

Da qui la conseguenza decisiva sul piano processuale. Il procedimento è destinato a proseguire, potendo il pubblico ministero continuare a svolgere le indagini e adottare tutte le determinazioni che gli competono. Difetta dunque la condizione dell’attualità del conflitto richiesta dall’art. 28 cod. proc. pen.

La Corte respinge anche l’argomento fondato sull’esigenza di evitare l’effetto estintivo della misura conseguente alla dichiarazione di incompetenza. Il giudice della cautela che riceve gli atti, a seguito della dichiarazione di incompetenza, può infatti optare per la denunzia del conflitto senza pregiudizio per l’efficacia della misura, come confermano le disposizioni di cui all’art. 32 cod. proc. pen., riguardanti anche il decorso dei termini di cui all’art. 27 cod. proc. pen.

Il conflitto è pertanto dichiarato insussistente, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *