Porto di bastone da pastore e giustificato motivo: onere allegatorio dell’imputato (Cass. pen. Sez. I n. 12216 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato contravvenzionale di porto, fuori della propria abitazione e senza giustificato motivo, di armi od oggetti atti ad offendere, il giustificato motivo, in quanto elemento negativo della fattispecie, quando sia allegato dall’imputato ma contestato, è soggetto a prova da parte dello stesso imputato. La giustificazione fornita nell’immediatezza alla polizia giudiziaria deve essere valutata dal giudice del merito, ma non esaurisce i poteri di valutazione complessiva del fatto alla luce di tutte le circostanze oggettive e soggettive dell’azione. Il porto deve presentare apprezzabili requisiti di credibilità secondo le concrete circostanze di tempo e di luogo. Sul piano processuale, il motivo che si limiti ad affermare in modo assertivo l’irrilevanza dei precedenti penali, senza argomentata critica alla motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Nel corso di un controllo di polizia effettuato la mattina del 10 gennaio 2020, i militari operanti perquisivano l’autovettura sulla quale viaggiava l’imputato e rinvenivano nell’abitacolo un bastone da pastore. L’uomo sosteneva che l’oggetto gli servisse per il lavoro di pastore che asseritamente svolgeva. La giustificazione non era ritenuta credibile dai giudici di merito.
Con sentenza del 4 dicembre 2023 il Tribunale di Gela, in rito abbreviato, condannava l’imputato alla pena di quattro mesi di arresto e 600 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 4 giugno 2024, confermava la decisione di primo grado. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento del giustificato motivo e, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato nel complesso. Il primo motivo, dedicato alla valutazione del giustificato motivo, è respinto nel merito. La sentenza impugnata aveva ritenuto non credibile la giustificazione allegata, valorizzando alcune circostanze dell’azione — in particolare la posizione in cui era portato il bastone e la lunghezza dell’oggetto — e la negativa personalità dell’imputato, orientandosi verso la funzione del porto al possibile utilizzo per l’offesa alla persona.
Secondo la Corte, il percorso logico del giudice del merito resiste alla censura, perché contiene una valutazione complessiva non manifestamente illogica degli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda. La giustificazione fornita nell’immediatezza va presa in considerazione dal giudice, ma non esaurisce i poteri di valutazione complessiva del fatto. Il porto, si osserva richiamando Sez. I n. 16376 del 15.03.2019, deve avere apprezzabili requisiti di credibilità secondo le concrete circostanze di tempo e di luogo; nel caso concreto mancava ogni evidenza probatoria del lavoro di pastore e della circostanza che l’imputato stesse andando o tornando da una campagna.
Quanto all’onere probatorio, la Corte precisa che il giustificato motivo, quale elemento negativo di fattispecie, allegato ma contestato, è soggetto a prova da parte dell’imputato. Richiama sul punto Sez. I n. 4976 del 21.06.2017, secondo cui nel reato contravvenzionale incombe all’imputato dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata, senza che ciò integri inversione dell’onere della prova. Si tratta di applicazione del generale principio di vicinanza della prova, enunciato da Sez. II n. 6734 del 30.01.2020: a fronte dell’onere assolto dalla pubblica accusa, anche su presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali.
Il secondo motivo è invece dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La sentenza impugnata aveva negato l’applicazione del beneficio rilevando due precedenti condanne dell’imputato per violazioni della legislazione in materia di armi, di cui la motivazione indicava anche gli estremi. La decisione è coerente con l’indirizzo di Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016, secondo cui il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello esaminato, potendosi considerare anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. Il ricorso si limita ad affermare in modo assertivo l’irrilevanza dei precedenti, senza spiegare le ragioni e senza critica argomentata su un passaggio decisivo della motivazione, incorrendo nel vizio di aspecificità.
Alla decisione consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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