Inammissibile il ricorso reiterativo su responsabilità e attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 32105 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in tema di responsabilità penale, riproponga censure già formulate in appello e risolte con motivazione esente da vizi logici, senza confronto critico con essa. La Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione del materiale probatorio né adottare autonomi parametri di ricostruzione del fatto, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione. La pedissequa reiterazione di doglianze già disattese rende il motivo meramente apparente e, dunque, non specifico. È parimenti inammissibile la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che non si confronti con la motivazione del giudice di appello.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per un reato contro il patrimonio realizzato nella forma tentata, ipotesi di cui all’art. 648 bis cod. pen. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 09/12/2024, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la contestazione della penale responsabilità, la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto e il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato separatamente i tre motivi, pervenendo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il primo motivo, con cui il ricorrente contestava la responsabilità per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., è stato giudicato reiterativo delle medesime doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione delle prove già prospettate in appello e ivi affrontate in termini precisi e concludenti.

Il ricorso, si legge, è articolato esclusivamente in fatto e si pone quindi al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte la rilettura degli elementi probatori e l’adozione di nuovi parametri valutativi. A sostegno la Corte richiama i precedenti Sez. II n. 27816 del 22.03.2019, Sez. III n. 44882 del 18.07.2014, Sez. III n. 18521 dell’11.01.2018 e altre pronunce conformi.

Quanto alla motivazione della Corte territoriale, essa è stata ritenuta del tutto esente da illogicità manifesta o violazione di legge: la sentenza impugnata ha valorizzato le condizioni del veicolo rinvenuto nell’officina del ricorrente, privo di targhe, con numero di telaio parzialmente sverniciato, ricostruendo ampiamente la condotta e dimostrando il mancato confronto del ricorrente con la motivazione.

Il secondo motivo, incentrato sulla mancata riqualificazione nel reato di art. 624 cod. pen., è stato dichiarato inammissibile perché fondato sulla pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, dunque non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto prive della tipica funzione di critica argomentata.

Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato del tutto reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione del giudice di appello, che aveva confermato la valutazione del primo giudice anche richiamando la personalità del ricorrente. Ne è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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