Associazione mafiosa e riscontri alla chiamata in correità del collaboratore (Cass. pen. Sez. V n. 8587 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità investe la sussistenza di ragioni giuridicamente significative a sostegno della decisione e l’assenza di illogicità evidenti, non la rivalutazione del quadro indiziario. I riscontri alla chiamata in correità possono essere costituiti da qualsiasi dato probatorio, rappresentativo o logico, indipendente da essa e dotato di valenza individualizzante. Quanto ai reati associativi, poiché il thema decidendum riguarda la stabile partecipazione al sodalizio, i riscontri esterni individuano l’appartenenza e non il singolo comportamento. Costituiscono riscontro individualizzante, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., anche le reiterate frequentazioni con esponenti di spicco del gruppo, da cui emerga la messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Il Fatto

Due indagati sono raggiunti da custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., quali vertici di un gruppo operante in una zona di Napoli e affiliato a un clan camorristico, nonché per rapina aggravata e, per uno solo di essi, anche per estorsione aggravata e continuata ai danni di un parcheggiatore abusivo.

Il Tribunale del riesame conferma l’ordinanza genetica. Entrambi gli indagati propongono ricorso per cassazione, censurando la genericità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la mancanza di riscontri, la configurabilità delle aggravanti e la sussistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del proprio sindacato: nei provvedimenti cautelari il giudice di legittimità verifica se il merito abbia dato adeguato conto, secondo logica e principi di diritto, delle ragioni della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, e non l’accertamento della responsabilità. È pertanto inammissibile il controllo sulle censure che, pur formalmente motivazionali, prospettano una diversa valutazione delle circostanze.

Sul piano dei riscontri, la Corte ribadisce che essi possono essere costituiti da qualsiasi dato, rappresentativo o logico, indipendente dalla chiamata e dotato di valenza individualizzante. Nei reati associativi, il “fatto” da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato ma la sua appartenenza al sodalizio. Rilevano quindi, come riscontri esterni ex art. 192 cod. proc. pen., tanto la partecipazione ai delitti fine quanto le reiterate frequentazioni con esponenti di spicco, da cui emerga la messa a disposizione per i comuni fini criminosi.

Applicando tali principi, il Tribunale del riesame ha valorizzato molteplici dichiarazioni del collaboratore, riscontrate da intercettazioni e videoriprese coeve, oltre che dalle dichiarazioni di alcune vittime. In particolare, un episodio di aggressione in pieno giorno, con la reticenza della vittima a indicare gli aggressori, è stato letto come indice del contesto malavitoso.

Quanto alla posizione dei ricorrenti, il collaboratore li ha indicati quali membri apicali del gruppo, con ruoli specifici, riconosciuti in foto. Il Tribunale ha correlato tali dichiarazioni con la rapina ai danni del parcheggiatore, le cui modalità sono risultate sovrapponibili nel racconto della vittima e del collaboratore. La mancata indicazione di tutti i componenti del commando non è stata ritenuta illogica, ben potendo alcuni non essere noti alla vittima.

La Corte conferma anche la valutazione cautelare: richiamata la doppia presunzione dell’art. 275 cod. proc. pen., il Tribunale ha dato atto della perdurante adesione degli indagati al contesto associativo, desunta dalle dichiarazioni e dalle intercettazioni. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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