Attenuanti generiche: incensuratezza non più sufficiente dopo la riforma del 2008 (Cass. pen. Sez. VII n. 13459 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. A seguito della riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato ai fini della concessione della diminuente. Il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittorio e idoneo a dare conto, anche per richiamo, degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio in relazione a un’imputazione contestata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aveva negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso si fondava su un unico motivo, poi ribadito in una memoria contenente motivi nuovi. La questione approda in legittimità perché il ricorrente contesta il modo in cui il giudice del rinvio ha motivato il diniego della diminuente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il motivo inammissibile perché manifestamente infondato. Il punto di diritto muove dal rilievo che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo.
La Suprema Corte richiama l’effetto della riforma dell’art. 62-bis cod. pen., per cui la sola incensuratezza non è più sufficiente a fondare la concessione della diminuente, e cita in proposito Sez. I n. 39566 del 16.02.2017, Starace e Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022, Guarnieri.
Sul piano del sindacato, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. Vengono richiamate Sez. V n. 43952 del 13.04.2017, Pettinelli e Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, Marigliano, secondo cui è sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha dato congruamente atto della mancanza delle condizioni per la diminuente alla luce della concreta gravità del fatto, della reiterazione a distanza di pochi mesi da un controllo e dell’avere indebitamente coinvolto un terzo ignaro. Segue la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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