Sequestro preventivo edilizio errata interpretazione piano di recupero vizio di fatto (Cass. pen. Sez. III n. 32190 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale, il sindacato è limitato alla sola violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o meramente apparente. Costituisce invece valutazione del fatto, e non è deducibile, l’erronea interpretazione di un atto amministrativo, privo di carattere normativo, come il piano di recupero. Non integra motivazione apparente il provvedimento che, con valutazione di fatto, richiami giurisprudenza amministrativa pertinente sull’efficacia ultrattiva dei piani attuativi scaduti, poiché le prescrizioni urbanistiche di zona restano vincolanti fino all’approvazione di un nuovo strumento attuativo.

Il Fatto

Il Tribunale della libertà, costituito ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., rigettava l’istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo di un immobile, emesso dal G.i.p. in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 1981.

Si contestava al ricorrente di avere ottenuto un permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con incremento di volumetria, rilasciato facendo applicazione di un piano di recupero le cui previsioni erano scadute da oltre dieci anni, e classificando l’intervento come manutenzione straordinaria anziché come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. Il ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza di rigetto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per casi non consentiti. L’art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali unicamente per violazione di legge, nozione che ricomprende gli errori di giudizio e di procedura e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

La Corte richiama il principio secondo cui è deducibile solo l’inesistenza o mera apparenza della motivazione, non l’erronea interpretazione di un atto amministrativo, che, essendo privo di carattere normativo, ricade nella valutazione del fatto. Nel caso concreto il Tribunale non ha usato espressioni stereotipate, ma, con una valutazione di fatto, ha richiamato un precedente pertinente di legittimità, unica essendo la norma di riferimento, l’art. 17 l. n. 1150 del 1942.

Il giudice di merito ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che riconosce efficacia ultrattiva ai piani attuativi scaduti fino all’approvazione di un nuovo strumento attuativo. Il termine di efficacia opera rispetto alle sole disposizioni di contenuto espropriativo, mentre le prescrizioni urbanistiche di zona restano operanti e vincolanti senza limiti di tempo: ne deriva che il piano regolatore generale non consentiva la demolizione e ricostruzione con ampliamento di volumetria oggetto del titolo edilizio.

Le censure del ricorrente, investendo l’interpretazione di un atto amministrativo, scivolano nella valutazione del fatto e fuoriescono dal perimetro dell’art. 325 cod. proc. pen. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *